FRINGE BENEFIT ELEVATO A 3.000 EURO: DECRETO LAVORO 2023

FRINGE BENEFIT ELEVATO A 3.000 EURO: 

DECRETO LAVORO 2023

Per l’anno 2023 è stato elevato a 3.000,00 euro il limite di esenzione del valore dei fringe benefit riconosciuti ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. 

L’articolo 40 del D.L. 48/2023, in vigore a far data dal 5 maggio 2023, ha previsto  che “Limitatamente al periodo d’imposta  2023, […] non  concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro  3.000,  il valore  dei  beni  ceduti  e  dei  servizi  prestati  ai   lavoratori dipendenti con figli, compresi i  figli  nati  fuori  del  matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati,[…]”.

Tale esenzione è prevista in deroga al regime generale di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR e concerne solamente i redditi imponibili a fini fiscali, ma non anche i redditi imponibili ai fini contributivi (FPLD).

CHI SONO I DESTINATARI

L’art. 40 del Decreto Lavoro cita espressamente tra i beneficiari i lavoratori dipendenti con figli (compresi quelli nati fuori del matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati) che sono fiscalmente a carico.

Si ricorda che l’eventuale innalzamento del limite a 3.000 euro, a differenza delle misure previste per il welfare aziendale, può essere fatto anche ad personam, non essendo quindi previsto il requisito della generalità o  delle categorie omogenee di lavoratori.

COSA SI INTENDE PER FIGLI FISCALMENTE A CARICO

Per figli fiscalmente a carico si intendono i figli che abbiano un reddito non superiore a €. 4.000,00, ovvero a €. 2.840,51, nel caso di figli di età superiore a 24 anni. Il richiamo della nozione si rinviene all’art. 12, comma 2 del T.U.I.R..

Di conseguenza i genitori, se entrambi lavoratori dipendenti con almeno un figlio a carico, dovrebbero poter beneficiare ciascuno della soglia innalzata a 3.000 euro, portando il vantaggio complessivo per la famiglia fino a 6.000 euro.

Non è possibile, invece, superare la soglia di €. 3.000,00 in caso di più rapporti di lavoro part time o di nuova assunzione in corso d’anno.

COME E QUANDO EROGARE?

Il Decreto Lavoro, salvo modifiche in sede di conversione di Legge, prevede che il particolare regime di innalzamento a €. 3.000,00 troverà applicazione esclusivamente nell’anno di imposta 2023, entro il 12/01/2024.

Pertanto ogni erogazione dei datori di lavori nei confronti dei dipendenti beneficiari dovrà avvenire entro e non oltre il 12/01/2024, a prescindere dal fatto che il bene o servizio venga fruito in un momento successivo.

L’erogazione non è un obbligo da parte del datore di lavoro, ma un beneficio aggiuntivo che si vuole riconoscere ai propri dipendenti, spontaneamente, per migliorare il loro stato di benessere.

QUALI SONO I FRINGE BENEFIT?

Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di  €. 3.000,00 sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi (lista non tassativa):

1.          Buoni benzina;

2.          Regali e cestini natalizi

3.          Buoni acquisto Amazon o altre catene assimilate;

4.          Buoni spesa;

5.          Autovettura ad uso promiscuo;

6.          Cellulare aziendale;

7.          Fabbricati concessi ad uso abitativo;

8.          Rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale.

PAGAMENTO O RIMBORSO DELLE UTENE DOMESTICHE

Viene confermato per il 2023 la non concorrenza fino a 3.000 euro anche per il rimborso, direttamente in busta paga, delle utenze domestiche per servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Per la corretta erogazione bisognerà osservare la circolare n. 35/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, che schematizza nei seguenti 3 punti: 

  1. TIPOLOGIA DI IMMOBILI : immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente o familiari (a carico), a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

  2. INTESTATARIO DELL’UTENZA: il rimborso può avvenire anche nel caso di persona intestataria diversa dal lavoratore, a condizione che il documento sia intestato al: a) Coniuge; b) al Locatore, nel contratto di locazione; c) Condomino.

  3. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA: il datore di lavoro ha la possibilità di acquisire e conservare la documentazione per giustificare la somma spesa, nel rispetto della privacy, e una dichiarazione nella quale il dipendente attesti di essere in possesso delle utenze domestiche e del relativo pagamento.

WELFARE AZIENDALE

A differenza dei fringe benefit il “Welfare aziendale” non ha veri e propri limiti di erogazione per i propri dipendenti, ma per poter beneficiare dell’esenzione fiscale e previdenziale, parziale e totale, deve essere offerto o messo a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee di essi.

Il tema verrà approfondito con successive circolari.

 

                                                                                                                        Studio Vinaccioli

 

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