FRINGE BENEFIT ELEVATO A 3.000 EURO:
DECRETO LAVORO 2023
Per l’anno 2023 è stato elevato a 3.000,00 euro il limite di esenzione del valore dei fringe benefit riconosciuti ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
L’articolo 40 del D.L. 48/2023, in vigore a far data dal 5 maggio 2023, ha previsto che “Limitatamente al periodo d’imposta 2023, […] non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati,[…]”.
Tale esenzione è prevista in deroga al regime generale di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR e concerne solamente i redditi imponibili a fini fiscali, ma non anche i redditi imponibili ai fini contributivi (FPLD).
CHI SONO I DESTINATARI
L’art. 40 del Decreto Lavoro cita espressamente tra i beneficiari i lavoratori dipendenti con figli (compresi quelli nati fuori del matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati) che sono fiscalmente a carico.
Si ricorda che l’eventuale innalzamento del limite a 3.000 euro, a differenza delle misure previste per il welfare aziendale, può essere fatto anche ad personam, non essendo quindi previsto il requisito della generalità o delle categorie omogenee di lavoratori.
COSA SI INTENDE PER FIGLI FISCALMENTE A CARICO
Per figli fiscalmente a carico si intendono i figli che abbiano un reddito non superiore a €. 4.000,00, ovvero a €. 2.840,51, nel caso di figli di età superiore a 24 anni. Il richiamo della nozione si rinviene all’art. 12, comma 2 del T.U.I.R..
Di conseguenza i genitori, se entrambi lavoratori dipendenti con almeno un figlio a carico, dovrebbero poter beneficiare ciascuno della soglia innalzata a 3.000 euro, portando il vantaggio complessivo per la famiglia fino a 6.000 euro.
Non è possibile, invece, superare la soglia di €. 3.000,00 in caso di più rapporti di lavoro part time o di nuova assunzione in corso d’anno.
COME E QUANDO EROGARE?
Il Decreto Lavoro, salvo modifiche in sede di conversione di Legge, prevede che il particolare regime di innalzamento a €. 3.000,00 troverà applicazione esclusivamente nell’anno di imposta 2023, entro il 12/01/2024.
Pertanto ogni erogazione dei datori di lavori nei confronti dei dipendenti beneficiari dovrà avvenire entro e non oltre il 12/01/2024, a prescindere dal fatto che il bene o servizio venga fruito in un momento successivo.
L’erogazione non è un obbligo da parte del datore di lavoro, ma un beneficio aggiuntivo che si vuole riconoscere ai propri dipendenti, spontaneamente, per migliorare il loro stato di benessere.
QUALI SONO I FRINGE BENEFIT?
Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di €. 3.000,00 sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi (lista non tassativa):
1. Buoni benzina;
2. Regali e cestini natalizi
3. Buoni acquisto Amazon o altre catene assimilate;
4. Buoni spesa;
5. Autovettura ad uso promiscuo;
6. Cellulare aziendale;
7. Fabbricati concessi ad uso abitativo;
8. Rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale.
PAGAMENTO O RIMBORSO DELLE UTENE DOMESTICHE
Viene confermato per il 2023 la non concorrenza fino a 3.000 euro anche per il rimborso, direttamente in busta paga, delle utenze domestiche per servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Per la corretta erogazione bisognerà osservare la circolare n. 35/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, che schematizza nei seguenti 3 punti:
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TIPOLOGIA DI IMMOBILI : immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente o familiari (a carico), a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
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INTESTATARIO DELL’UTENZA: il rimborso può avvenire anche nel caso di persona intestataria diversa dal lavoratore, a condizione che il documento sia intestato al: a) Coniuge; b) al Locatore, nel contratto di locazione; c) Condomino.
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DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA: il datore di lavoro ha la possibilità di acquisire e conservare la documentazione per giustificare la somma spesa, nel rispetto della privacy, e una dichiarazione nella quale il dipendente attesti di essere in possesso delle utenze domestiche e del relativo pagamento.
WELFARE AZIENDALE
A differenza dei fringe benefit il “Welfare aziendale” non ha veri e propri limiti di erogazione per i propri dipendenti, ma per poter beneficiare dell’esenzione fiscale e previdenziale, parziale e totale, deve essere offerto o messo a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee di essi.
Il tema verrà approfondito con successive circolari.
Studio Vinaccioli
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