CASSA INTEGRAZIONE PER “EVENTI METEO” ANCHE PER TEMPERATURE SOTTO I 35 GRADI

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STRESS TERMICO

Prosegue l’attuale ondata di calore nella nostra Penisola, rendendo indispensabile garantire una maggiore tutela per i dipendenti che si trovano maggiormente esposti ai pericoli legati alle elevate temperature.

L’INPS e il Ministero del Lavoro hanno preso iniziativa pubblicando il messaggio n. 2729 del 20.07.2023, insieme a un vademecum dettagliato sui rischi legati all’esposizione a temperature elevate sul luogo di lavoro. In precedenza, l’I.N.L. (nota n. 5056 del 13.07.2023) e l’INAIL avevano già fornito anticipatamente linee guida alle quali i datori di lavoro dovevano attenersi per ridurre il rischio di incidenti.

Nello stesso comunicato, l’INPS ha sottolineato che il ricorso alla Cassa Integrazione salariale con la motivazione “eventi meteo” può essere richiesto dai datori di lavoro quando le temperature superano i 35° gradi centigradi. Tuttavia, è importante ricordare che anche temperature inferiori ai 35° gradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata rispetto a quella dichiarata.

LE ATTIVITÀ COINVOLTE

Il vademecum fornisce un elenco dei settori di attività a maggior rischio e offre linee guida sulle misure che i datori di lavoro devono adottare per proteggere i dipendenti dai pericoli correlati alle alte temperature, le quali stanno attualmente colpendo il nostro Paese.

Lavoratori all’aperto e lavoratori interni

L’esposizione al calore rappresenta un rischio significativo per i lavoratori impiegati all’aperto, soprattutto quando sono coinvolti in attività fisiche intense e diretta esposizione al sole. Questa condizione è particolarmente critica in settori come l’agricoltura, la silvicoltura, la pesca, l’edilizia, l’estrazione mineraria, i trasporti e la manutenzione e fornitura di servizi pubblici.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano i settori di attività a maggior rischio, come indicato dall’European Climate and Healt Observatory:

  1. Settore dell’agricoltura e della silvicoltura;
  2. Industria di costruzione edile;
  3. Operatori di emergenza (vigili del fuoco, personale medico, ecc.)
  4. Lavoratori interni (coloro che lavorano in ambienti scarsamente raffreddati, ecc.)
  5. Operatore sanitario.

Il Ministero del Lavoro richiama l’attenzione di tutti sulle tutele previste dal T.U. sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) che obbliga i datori di lavoro a effettuare una valutazione dei rischi sul luogo di lavoro anche da stress termico (articolo 180 in materia di microclima) e a stabilire misure preventive per proteggere i lavoratori.

MISURE DA ADOTTARE

Con riferimento alle misure da adottare, il Ministero del lavoro distingue tra:

AMBIENTI DI LAVORO INDOOR

Per mitigare il rischio di stress termico sul luogo di lavoro, è possibile adottare misure tecniche e organizzative, creando un piano d’azione specifico per le situazioni di calore intenso. Nel caso in cui sia impossibile implementare tali misure tecniche per ridurre il rischio negli ambienti interni, il datore di lavoro potrà adottare misure alternative, come l’adozione dello smart working.

AMBIENTI DI LAVORO OUTDOOR

In base alla valutazione del rischio “microclima”, vanno predisposte le necessarie misure di prevenzione come la nomina di un responsabile per la sorveglianza delle condizioni meteo-climatiche, la presenza di termometro e un igrometro sui luoghi di lavoro, oltreché l’utilizzo di tettoie e di tutte le altre misure elencate nel vademecum;

AGRICOLTURA & SILVICOLTURA

Per garantire la sicurezza in questo settore, ogni attività deve essere adattata considerando l’età, le condizioni fisiche e la resistenza allo sforzo dei lavoratori. Inoltre, è essenziale fornire Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) adeguati alle specifiche attività, alle condizioni climatiche e all’impegno fisico richiesto.

CASSA INTEGRAZIONE – EVENTO METEO

Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate di chiedere la CIGO con causale “evento meteo”. Con il messaggio n. 2729 del 20.07.2023 l’INPS chiarisce che per l’accoglimento della domanda di CIGO le temperature possono essere anche inferiori ai 35° gradi centigradi ma in questo caso bisognerà considerare la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita, che è più elevata di quella reale.

Occorrerà, evidenzia l’INPS, valutare la temperatura rilevata nei bollettini meteo tenendo conto del grado di umidità, combinando i due valori: temperatura e tasso di umidità.

AGGIORNAMENTO DECRETO LEGGE 28 LUGLIO 2023, N.98

In virtù del recente Decreto Legge n. 98/2023 emanato dal Presidente della Repubblica, all’articolo 1 si stabilisce che per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa avvenute dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell’articolo 12 commi 2 e 3 del D.Lgs 148/2015 non si applicano, relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle Imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n) e o), del medesimo decreto.

Per le Aziende che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale CIGO (Art. 5 D.Lgs. 148/2015).

All’articolo 2 del presente Decreto, si riconosce agli operai agricoli a tempo indeterminato, il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1978, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali. Tale disposizione vale fino al 31 dicembre 2023 e i periodi non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

All’articolo 3 del presente Decreto, i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche.

 

                       

STUDIO VINACCIOLI   

                                 

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