BONUS NATALE 2024: I NUOVI REQUISITI
– AGGIORNAMENTO D.L. 167/2024 –
Il Bonus Natale, previsto come una tantum per l’anno 2024 dall’art. 2 bis del D.L. 9 agosto 2024 n. 113, viene riconosciuto nella misura massima di 100 euro netti e verrà erogato ai lavoratori dipendenti che ne facciano espressa richiesta, mediante la tredicesima mensilità.
L’erogazione del suddetto Bonus dovrà essere effettuata anche per le imprese edili e per le aziende che liquidano mensilmente il rateo di tredicesima.
Il Bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e deve essere proporzionato al periodo di lavoro del dipendente durante l’anno 2024. In particolare, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Al contrario, nessuna riduzione del bonus è prevista in caso di particolari modalità di organizzazione dell’orario di lavoro (ad esempio, per i lavoratori part-time).
I requisiti si riferiscono tutti all’anno 2024 e il dipendente dovrà soddisfare tutti i tre criteri indicati di seguito.
I NUOVI REQUISITI DEL D.L. 167/2024
Il Bonus è riconosciuto quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
- Reddito complessivo 2024 non superiore a 28.000 euro: per il calcolo della soglia, si dovrà tener conto:
- redditi da lavoro dipendente;
- redditi da collaborazione (es. co.co.co);
- redditi assoggettati a cedolare secca;
- redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti di attività d’impresa, arti o professioni;
- quota di agevolazione ACE;
- mance assoggettate a imposta sostitutiva;
- incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’Estero.
- Carico familiare: il lavoratore deve avere fiscalmente a carico almeno un figlio (naturale, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato). Viene così meno, per mano del D.L. 167/2024, il precedente requisito del coniuge a carico.
Non si richiede più, a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, che il coniuge sia fiscalmente a carico o che il lavoratore appartenga a un nucleo familiare monogenitoriale.
Il Bonus non spetta, secondo quanto introdotto dal nuovo comma 2-bis dell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, al lavoratore dipendente sposato o convivente, se il suo coniuge o convivente, non sia legalmente o definitivamente separato, riceve già questa indennità.
Semplificando, qualora vi sia un matrimonio o convivenza, spetta solo a uno dei due lavoratori l’indennità in oggetto, mentre in caso di lavoratori legalmente separati o divorziati o non coniugati/conviventi, spetta ad entrambi.
N.B.: si precisa che i conviventi di fatto sono due adulti in una relazione stabile basata su legami affettivi e su supporto morale e materiale reciproco, senza vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. Inoltre la convivenza è basata sulla dichiarazione anagrafica effettuata presso il Comune.
- Capienza fiscale: il lavoratore deve avere capienza fiscale. In particolare, l’imposta lorda determinata sui redditi deve essere superiore all’importo della detrazione spettante (in pratica, deve avere IRPEF DA PAGARE).
MODALITA’ DI EROGAZIONE
L’importo netto del Bonus Natale verrà inserito nel cedolino della tredicesima mensilità, previa richiesta scritta del dipendente al datore di lavoro, in cui il lavoratore dovrà dichiarare, tramite un’autocertificazione, di possedere i requisiti reddituali e familiari necessari per beneficiare del Bonus, indicando anche il codice fiscale del coniuge/convivente e dei figli fiscalmente a carico.
NOTA BENE: il lavoratore sposato (e non legalmente separato) o convivente, nella sua dichiarazione al datore di lavoro deve affermare che il suo coniuge o convivente non riceva il bonus.
Se durante il 2024 il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, dovrà presentare al datore di lavoro che erogherà la tredicesima mensilità, oltre all’autocertificazione, anche le Certificazioni Uniche relative ai precedenti rapporti di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore abbia più contratti di lavoro attivi, ad esempio part-time, il Bonus sarà erogato da un solo sostituto d’imposta, individuato dal lavoratore. A tal fine, nella dichiarazione dovranno essere indicati anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro presso gli altri datori di lavoro. Il Bonus, in ogni caso, non potrà superare l’importo massimo di Euro 100,00.
COMPENSAZIONE DEL BONUS IN F24
L’importo erogato a titolo di Bonus Natale verrà recuperato dal datore di lavoro attraverso l’istituto della compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione dell’indennità in busta paga. Il datore di lavoro, in sede di conguaglio, verificherà l’effettiva spettanza dell’indennità e, se necessario, procederà al recupero dell’importo erogato qualora non spettante (ad esempio, nel caso in cui il valore finale del reddito 2024 fosse superiore ai 28mila euro). Se il conguaglio a debito non fosse possibile, il lavoratore dovrà restituire l’importo in fase di dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui il lavoratore non fornisca l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti e non riceva il Bonus dal datore, potrà recuperarlo in fase di dichiarazione dei redditi per l’anno 2024. Analogamente, il lavoratore che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 potrà beneficiare del Bonus direttamente nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2024, purché in possesso dei requisiti.
Tale possibilità è estesa anche ai lavoratori senza sostituto di imposta, come i dipendenti domestici.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 ottobre 2024.
- Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 19 novembre 2024
Studio Vinaccioli
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