BONUS NATALE 2024: Requisiti e modello di autocertificazione
Il Bonus Natale, previsto come una tantum per l’anno 2024 dall’art. 2 bis del D.L. 9 agosto 2024 n. 113, viene riconosciuto nella misura massima di 100 euro netti e verrà erogato ai lavoratori dipendenti che ne facciano espressa richiesta, mediante la tredicesima mensilità.
L’erogazione del suddetto Bonus dovrà essere effettuata anche per le imprese edili e per le aziende che liquidano mensilmente il rateo di tredicesima.
Il Bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e deve essere proporzionato al periodo di lavoro del dipendente durante l’anno 2024. In particolare, i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Al contrario, nessuna riduzione del bonus è prevista in caso di particolari modalità di organizzazione dell’orario di lavoro (ad esempio, per i lavoratori part-time).
I requisiti si riferiscono tutti all’anno 2024 e il dipendente dovrà soddisfare tutti i tre criteri indicati di seguito.
REQUISITI PER OTTENERE IL BONUS
Il Bonus è riconosciuto quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
- Reddito complessivo 2024 non superiore a 28.000 euro: per il calcolo della soglia, si dovrà tener conto:
- redditi da lavoro dipendente;
- redditi da collaborazione (es. co.co.co);
- redditi assoggettati a cedolare secca;
- redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti di attività d’impresa, arti o professioni;
- quota di agevolazione ACE;
- mance assoggettate a imposta sostitutiva;
- incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’Estero.
- Carico familiare: il lavoratore deve avere fiscalmente a carico il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio (anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, affidato o adottato).
Il bonus spetta anche ai lavoratori che hanno almeno un figlio (anche affiliato, affidato o adottato), fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, ossia quando l’altro genitore è assente per uno dei seguenti motivi:
- deceduto;
- non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus);
La parola “coniuge” include anche le parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, così come previsto dall’articolo 1, comma 20, della Legge n. 76/2016.
In queste ultime tre ipotesi di nucleo familiare c.d. monogenitoriale – fermi gli altri requisitindicati – il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, si osserva, inoltre, che la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus.
Il Bonus non spetta, nei casi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia entrambi i genitori che lo hanno riconosciuto e si trovino nelle seguenti situazioni:
- lavoratore che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
- lavoratore che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
- lavoratore che vive con il figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.
In tali ipotesi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori. Di conseguenza, non risulta integrato il requisito di cui alla lettera b) sopra illustrato.
- Capienza fiscale: il lavoratore deve avere capienza fiscale. In particolare, l’imposta lorda determinata sui redditi deve essere superiore all’importo della detrazione spettante (in pratica, deve avere IRPEF DA PAGARE).
MODALITA’ DI EROGAZIONE
L’importo netto del Bonus Natale verrà inserito nel cedolino della tredicesima mensilità, previa richiesta scritta del dipendente al datore di lavoro, in cui il lavoratore dovrà dichiarare, tramite un’autocertificazione, di possedere i requisiti reddituali e familiari necessari per beneficiare del Bonus, indicando anche il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico.
Se durante il 2024 il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, dovrà presentare al datore di lavoro che erogherà la tredicesima mensilità, oltre all’autocertificazione, anche le Certificazioni Uniche relative ai precedenti rapporti di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore abbia più contratti di lavoro attivi, ad esempio part-time, il Bonus sarà erogato da un solo sostituto d’imposta, individuato dal lavoratore. A tal fine, nella dichiarazione dovranno essere indicati anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro presso gli altri datori di lavoro. Il Bonus, in ogni caso, non potrà superare l’importo massimo di Euro 100,00.
COMPENSAZIONE DEL BONUS IN F24
L’importo erogato a titolo di Bonus Natale verrà recuperato dal datore di lavoro attraverso l’istituto della compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione dell’indennità in busta paga. Il datore di lavoro, in sede di conguaglio, verificherà l’effettiva spettanza dell’indennità e, se necessario, procederà al recupero dell’importo erogato qualora non spettante (ad esempio, nel caso in cui il valore finale del reddito 2024 fosse superiore ai 28mila euro). Se il conguaglio a debito non fosse possibile, il lavoratore dovrà restituire l’importo in fase di dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui il lavoratore non fornisca l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti e non riceva il Bonus dal datore, potrà recuperarlo in fase di dichiarazione dei redditi per l’anno 2024. Analogamente, il lavoratore che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 potrà beneficiare del Bonus direttamente nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2024, purchè in possesso dei requisiti.
Tale possibilità è estesa anche ai lavoratori senza sostituto di imposta, come i dipendenti domestici.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143.
- Agenzia delle Entrate – circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E.
Studio Vinaccioli
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