Circolare in materia di sicurezza sul lavoro

Gentile Cliente,

in seguito ai recenti accessi ispettivi nel nostro territorio da parte dell’Ispettorato del Lavoro, si segnala che i controlli vertono soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro e videosorveglianza.

Nel dettaglio, in sede di accesso viene richiesto di fornire:

  • documento di valutazione dei rischi con data certa e relative integrazioni;
  • in caso di presenza di impianto di videosorveglianza, la relativa autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro.

Inoltre, verrà richiesto di produrre entro un breve termine:

  • i prospetti paga con prova di pagamento delle somme (contabile del bonifico o copia dell’assegno);
  • visite mediche ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria;
  • prova della formazione ai sensi dell’art. 37 del Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 (si riporta un estratto dell’art. 37 co. 1: 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Le sanzioni per il mancato adempimento di quanto sopra possono essere sia di tipo amministrativo che penale.

Si riporta una tabella con le principali sanzioni previste in caso di non rispetto della normativa in materia di sicurezza:

Nei casi più gravi è prevista la sospensione dell’attività lavorativa.

Mentre la violazione per aver installato un impianto di videosorveglianza senza autorizzazione prevede

  • una sanzione penale (ammenda) che va da 154,00 a 1.549,00 euro ovvero
  • l’arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

L’ispettore può valutare anche di comminare entrambe le sanzioni.

Si suggerisce di contattare il proprio referente per la sicurezza al fine di accertarsi di rispettare tutta la normativa oggetto della presente newsletter.