Tirocinio fraudolento

Tirocinio fraudolento

Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, comma 720-726)

 

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TIROCINIO CURRICULARE

I tirocini curriculari sono inseriti in programmi di alternanza scuolalavoro ed inclusi nei piani di studio dell’Università o altri istituti scolastici o formativi, la cui finalità non sia  direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, ma quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di c.d. “alternanza” (circ. n. 24/2011; ML, nota n. 4746/2007;).

 

TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

I tirocini extracurriculari, invece, sono previsti e realizzati a favore di coloro che hanno appena completato il percorso formativo (neo-diplomati o laureati) o che appartengono a fasce deboli, al fine di agevolare le scelte professionali e l’opportunità di acquisire una specifica Professionalità.

 

Intervento della Legge di Bilancio 2022 in materia di misure per contrastare abusi nell’ambito dello svolgimento dei tirocini extra-curriculari.

I tirocini formativi e di orientamento, anche detti stage, costituiscono una forma d’inserimento temporaneo all’interno del mondo del lavoro di giovani che hanno già assolto l’obbligo scolastico e di persone che appartengono a categorie  disagiate all’interno dell’azienda.

Il tirocinio consiste pertanto in un periodo formativo finalizzato all’acquisizione di nuove competenze da utilizzare per l’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

La disciplina dei tirocini è rimessa alle singole Regioni e Province autonome (art. 1, c. 34, Legge n. 92/2012), nel rispetto delle Linee guida concordate, da ultimo nel maggio 2017, allo scopo di fornire standard minimi di riferimento uniformi a livello nazionale (Accordo Conferenza StatoRegioni 25 maggio 2017).

Si segnala che la Legge di Bilancio 2022, ovvero la legge n. 234/2000, dai commi 720-726 dell’art. 1, ha introdotto delle misure per contrastare gli abusi nell’ambito dello svolgimento dei tirocini extra-curriculari, prevedendo l’adozione da parte del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in sede di Conferenza Permanente, di un accordo per la definizione di Linee guida, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge stessa, sulla base dei seguenti criteri:

  1. revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  2. individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
  3. definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  4. definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
  5. previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare l’uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Allo stesso modo la normativa ha previsto delle norme immediatamente operative in materia di tirocini, indicando, in aggiunta, i criteri da seguire per la futura riforma dei tirocini diversi da quelli curriculari.

In particolare, allo scopo di evitare il ricorso fraudolento ai tirocini, in frode alla normativa di legge, il legislatore, (articolo 1, comma 723, legge di Bilancio 2022) ha espressamente previsto che:

  • il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente;
  • qualora il tirocinio sia svolto in modo fraudolento, al soggetto ospitante va applicata la sanzione dell’ammenda di 50 euro per
    ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio;
  • resta ferma la possibilità, da parte del tirocinante, di chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con effetto a far data dalla pronuncia giudiziale.

Ciò è quanto è stato inoltre confermato dall’INL nella nota prot. 21 marzo 2022, n. 530, ove l’Istituto, dopo aver ribadito l’immediata operatività e percettività delle presenti disposizioni, oltreché dell’applicazione della sanzionale penale pecuniaria, ha confermato che trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione.

Infine, è stato ribadito l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di violazione delle nuove prescrizioni, in particolare, in caso di mancata corresponsione dell’indennità, da un minimo di 1.000 ad un massimo 6.000 euro.