Comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese: termine fino al 11 dicembre 2023 per le imprese già costituite
Con il decreto del 29 settembre 2023 emanato dal Ministero delle Imprese, è stata ufficializzata l’operatività del sistema di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva, al fine di dare definitiva attuazione alle disposizioni della direttiva antiriciclaggio (UE) 2015/849. Tale decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236, stabilisce un termine di 60 giorni, fino al 11 dicembre 2023 (considerando l’8 dicembre come festivo), per l’invio della comunicazione telematica riguardante il titolare effettivo alla Camera di commercio territorialmente competente, come previsto dall’articolo 3, co. 6, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 marzo 2022, n. 55.
Si fa eccezione per i soggetti di nuova costituzione, per i quali il termine è fissato a 30 giorni dalla costituzione. La mancata o ritardata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, ossia una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 103,00 euro a €. 1.032,00. Nel caso in cui denuncia, comunicazione o deposito avvengano nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta 1/3.
STRUTTURA DEL REGISTRO
Per quanto riguarda la struttura del Registro centrale dei titolari effettivi, le disposizioni della direttiva europea antiriciclaggio sono state attuate in Italia attraverso la creazione di due nuove sottosezioni del Registro delle Imprese:
La prima sezione, nota come “Sezione Autonoma“, contiene le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese con personalità giuridica (società a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni e cooperative) e delle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni private iscritte nel Registro delle Persone giuridiche private di cui al D.P.R. 361/2000). La sezione autonoma del Registro ha ad oggetto gli enti con personalità giuridica quali società di capitali e cooperative, associazioni riconosciute e fondazioni; sono invece escluse le società di persone (ed i consorzi che non abbiano forma di società di capitali). Nulla è precisato sugli enti non lucrativi, i quali, come da normativa vigente, acquisiscono la personalità giuridica tramite l’iscrizione al RUNTS.
La seconda sezione, denominata “Sezione Speciale“, raccoglie le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e istituti giuridici affini con effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana. In base al 3 comma dell’articolo 22 del decreto legislativo 231/2007, i trust regolati dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, devono essere registrati se generano effetti giuridici significativi ai fini fiscali, come definito dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli altri istituti giuridici simili stabiliti o residenti in Italia, secondo il testo normativo, sono quelli inclusi nell’ “Elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione,” elaborato ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 10, della Direttiva (UE) 2015/849 dalla Commissione Europea (atto 2019/C 360/05). In questo elenco, il governo italiano ha indicato, tra gli istituti assimilabili ai trust, il mandato fiduciario e il vincolo di destinazione, senza ulteriori dettagli. Tale scelta, soprattutto per quanto riguarda il mandato fiduciario, è oggetto di disaccordo da parte degli operatori del settore per diverse ragioni, a cominciare dalla considerazione che, a differenza del trust, il mandato fiduciario non comporta alcuna trasmissione di proprietà.
LE MODALITA’ OPERATIVE IN SINTESI
Pertanto l’obbligo di acquisire e registrare le informazioni riguarda gli amministratori per le società di capitali e cooperative, i fondatori per le fondazioni e gli amministratori per le persone giuridiche private, nonché i “fiduciari” per i trust e istituti giuridici affini (art. 22 d.lgs n. 231/2007). Il titolare effettivo è colui che detiene direttamente o indirettamente oltre il 25% delle quote societarie. Nel caso in cui tale requisito non sia soddisfatto, si applicano altri criteri, tra cui il controllo della maggioranza dei voti, vincoli contrattuali e poteri di rappresentanza legale ecc. La comunicazione avviene esclusivamente attraverso il Registro delle Imprese, mediante il Portale “DIRE” senza richiedere una procura speciale. Dopo l’accesso, si crea una nuova pratica, si seleziona la categoria “Titolare Effettivo” e si inseriscono i dati richiesti. È necessario inoltre comunicare i dati anagrafici del titolare effettivo, il requisito che lo identifica come tale e, eventualmente, indicare un controinteressato all’accesso. Gli importi da versare sono di €. 32,00 di cui €. 30,00 per diritti di segreteria e €.2,00 per la tariffa al Registro delle Imprese. Non sono obbligatori allegati, ma sarà generata una distinta che deve essere firmata digitalmente dall’amministratore.
La distinta generata va firmata digitalmente, ricaricata nel portale e confermata prima dell’invio.
Infine, per quanto concerne l’iscrizione nel registro dei titolari effettivi da parte delle società estere con sede secondaria in Italia, sembra che tale possibilità non sia stata contemplata nei provvedimenti attuativi, suscitando dubbi sulla sua effettiva gestione, soprattutto considerando la mancata interconnessione dei registri europei.
STUDIO VINACCIOLI
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