“CONGEDO PADRE – NASPI”
Circolare INPS n. 32 del 20.03.2023
La circolare INPS n. 32, pubblicata il 20.03.2023, fornisce le istruzioni amministrative in materia di accesso alla NASPI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità e conferma il divieto di licenziamento.
Anticipiamo che i congedi novellati nella citata circolare sono 2, ovvero:
- Congedo padre obbligatorio -> Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si deve astenere dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. In caso di parto plurimo il congedo è aumentato a 20 giorni.
- Congedo di paternità alternativo -> Il padre lavoratore può chiedere di usufruire del congedo parentale in sostituzione alla madre, quando vi sono particolari situazioni di gravità.
Divieto di licenziamento lavoratore padre.
Il divieto di licenziamento, applicabile per tutta la durata dei congedi e fino ad un anno di vita del bambino, è previsto quando:
- Il lavoratore padre ha fruito del congedo padre obbligatorio di 10 giorni lavorativi.
- Il lavoratore padre ha fruito del congedo di paternità alternativo in caso di grave infermità, abbandono e morte della madre.
Dimissioni lavoratore padre.
Le dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, danno diritto all’indennità di disoccupazione NASPI, pertanto l’azienda è obbligata al pagamento del relativo ticket NASPI.
Studio Vinaccioli
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