Ferie non godute: Obbligo di pagamento dei contributi

“Ferie non godute”

– Obbligo di pagamento dei contributi –

La Corte di Cassazione conferma l’orientamento in materia di pagamento dei contributi con riferimento all’indennità sostitutiva del preavviso (sentenza del 17 novembre 2020, n. 26160).

Costituisce base contributiva imponibile l’importo corrispondente alla indennità per ferie non godute nell’ipotesi in cui sia decorso il termine di 18 mesi dalla maturazione del periodo di riposo, a prescindere dal periodo di riposo.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 17 novembre 2020, n. 26160, conferma l’ormai consolidato orientamento in materia di assoggettabilità a contribuzione previdenziale dell’importo corrispondente all’indennità per ferie non godute, in virtù di un rapporto di lavoro non ancora cessato, quando siano decorsi i diciotto mesi successivi dal momento di maturazione del suddetto periodo di riposo (art. 10 d.lgs. 66/2003).

Secondo la pronuncia in oggetto, in accoglimento del ricorso spiegato dall’Istituto Nazionale di Previdenza sociale – volto ad ottenere il pagamento dei contributi sulle ferie non godute dai tredici dipendenti di un’azienda – l’indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell’art. 12 L. n. 153 del 1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompreso nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.

Pertanto è d’uopo ribadire come l’azienda è tenuta a versare i contributi sulle ferie non godute dai dipendenti non appena siano decorsi diciotto mesi dalla loro maturazione. Il parere della Corte di Cassazione è stato ribadito anche nelle meno recenti pronunce (n. 27213/2018; n. 13473/2018; n. 11261/2012; n. 17670/2007; n. 6607/2004; n. 5534/2003; n. 4839/1998; n. 4361/1993).

 

                                                              Studio Vinaccioli

 

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