AGGIORNAMENTO SUCCESSIVO ALLA CONVERSIONE DEL DECRETO LAVORO n. 48/2023: LEGGE N. 85 DEL 3 LUGLIO 2023

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PROROGHE E RINNOVI 

COSA CAMBIA? 

Con la conversione del decreto n. 48/2023 diventano strutturali le modifiche operate sulla disciplina dei contratti di lavoro a termine. I commi da 1 a 1-ter riscrivono l’art. 19 del d.lgs 81/2015, prevedendo nuove causali per il superamento dei 12 mesi di durata del contratto a termine, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi ed inserendo un’importante semplificazione in tema di rinnovi.

“Il contratto di lavoro può essere prorogato o rinnovato liberamente nei primi dodici mesi.”

Pertanto, rispetto alla disciplina previgente, vengono liberate dalle causali le ipotesi di rinnovo di contratti a tempo determinato, fino al limite di durata complessiva di 12 mesi.

Sarà possibile quindi rinnovare i contratti a termine senza causale anche a diversi anni di distanza dalla data di prima assunzione e sarà sufficiente controllare che la sommatoria dei contratti stipulati non superi 12 mesi, per evitare la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per “rinnovo” si intende la stipula un nuovo contratto a tempo determinato, con lo stesso inquadramento già intercorso tra lo stesso datore di lavoro e dipendente.

Per “proroga” si intende il prolungamento di un contratto a termine già stipulato dalle parti, senza nessuna interruzione. Sono consentite al massimo 4 proroghe.

NUOVO PERIODO DI DECORRENZA

DAL 4 MAGGIO 

Il legislatore ha azzerato il periodo in cui si sono svolti i precedente contratti a tempo determinato stipulati fino al 4 maggio 2023. Dunque ai fini del computo del termine di dodici mesi si terrà conto dei soli contratti redatti a decorrere dalla data di entrata in vigore decreto n. 48/2023 – ovvero dal 5 maggio 2023 (novità contenuta dall’art. 24, comma 1-ter, L. 85/2023).

La deroga non incide sul computo complessivo della durata del rapporto a tempo determinato fissata, in 24 mesi – salvo diverse disposizioni previste dal CCNL applicato

Al fine del computo del termine di dodici mesi si terrà conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data del 5 maggio 2023.

Ipotizzando un rapporto di lavoro della durata di 12 mesi, cessato per naturale scadenza in data 30.04.2023, sarà possibile procedere alla stipula di un rinnovo, dal 5 maggio 2023, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, senza necessità di inserire una causale.

Di seguito una tabella riepilogativa contenente le fattispecie più diffuse.

STUDIO VINACCIOLI                                                    

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