A CHI È CONSENTITA L’ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
L’assegnazione è consentita, a favore dei soci presenti al 30.09.2022, relativamente ai seguenti beni:
- immobili strumentali per natura, purché non utilizzati per l’esercizio dell’attività, immobili patrimonio e merce;
- mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come strumentali nell’attività.
Con particolare riferimento all’assegnazione/cessione agevolata nella Relazione illustrativa della Finanziaria 2023 è evidenziato che la stessa:
Consente ai soci di rientrare in possesso di beni che hanno scarsa connotazione imprenditoriale, spesso utilizzati per fini privati direttamente dai soci stessi.
I soggetti che possono procedere all’assegnazione agevolata risultano essere:
- società per azioni, in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo e società in accomandita
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 26/E) l’assegnazione è consentita anche:
- alle società di fatto, aventi ad oggetto attività commerciale;
- alle società in liquidazione.
Beneficiari dell’assegnazione sono i soggetti (persone fisiche e società), anche non residenti, che:
– rivestono la figura di socio all’atto dell’assegnazione;
– risultano iscritti nel libro soci, qualora prescritto, alla data del 30.9.2022 ovvero entro il 30.01.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’01.10.2022.
Per le società prive del libro soci (ad es. società di persone), l’identità dei soci al 30.9.2022 deve essere provata, come specificato nella citata Circolare n. 26/E, con un “idoneo titolo avente data certa“. A tal fine è utilizzabile, secondo quanto precisato nella citata Circolare n. 37/E, l’atto di trasferimento della partecipazione.
Tali chiarimenti si ritengono applicabili anche alle srl, per le quali, per effetto di quanto disposto dal DL n. 185/2008, non sussiste più l’obbligo di tenuta del libro soci.
QUALI SONO I BENI AGEVOLATI?
Con riferimento, invece, ai beni agevolati, possono essere oggetto della misura agevolativa i beni immobili non strumentali per destinazione (sia terreni che fabbricati) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali (fatta eccezione per le partecipazioni in società).
Non possono rientrare nell’agevolazione sia i beni strumentali per natura, sia i beni patrimoniali utilizzati direttamente per lo svolgimento dell’attività (immobili di gallerie commerciali, centri sportivi, villaggi turistici e per il settore agricolo i terreni utilizzati per la coltivazione/allevamento).
L’estromissione può essere agevolata, ad esempio, qualora la società ceda l’usufrutto a un soggetto e il diritto di proprietà a un diverso soggetto: ciò che rileva è l’estromissione effettiva del bene dal regime d’impresa, circostanza che non può avvenire nel caso in cui la società ceda solamente un diritto reale a un socio (riservandosi la nuda proprietà, ad esempio, non avviene alcuna estromissione del bene).
Le parti possono provvedere all’estromissione con tutti gli schemi negoziali previsti dall’ordinamento, compresa la concessione di diritti reali, a condizione che il bene sia effettivamente “espulso” dalla società. Il cambio di destinazione dell’immobile preordinato alla fruizione dell’agevolazione è stato considerato dall’AdE un’opzione del contribuente insindacabile in termini di abuso del diritto, anche qualora il cambio di destinazione sia effettuato nell’immediata prossimità della procedura agevolata.
Pertanto, il regime agevolativo in esame è finalizzato alla fuoriuscita dalle società, in particolare, di immobili che potenzialmente potrebbero poi essere nuovamente immessi nel mercato, favorendo così la circolazione degli immobili e apportando nuova linfa ad un mercato stagnante.
DETERMINAZIONE E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA
L’assegnazione agevolata richiede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRES/IRAP sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati. In particolare l’imposta sostitutiva è pari:
- in generale, all’8%;
- al 10,5% per le società “non operative” (di comodo) in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.
L’imposta sostitutiva dovuta va versata in 2 rate, secondo la seguente modalità:
Va evidenziato che:
- per la seconda rata non sono dovuti interessi;
- l’imposta, da versare utilizzando il F24, può essere compensata con i crediti tributari e contributivi disponibili.
Con la Risoluzione 22.6.2023, n. 30/E sono stati recentemente definiti i codici tributo utilizzabili, confermando quelli istituiti in occasione della precedente assegnazione.
1836 -> Imposta sostitutiva [8% – 10,5%] sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – art. 1, commi da 100 a 105, Legge n. 197/2022
1837 -> Imposta sostitutiva [13%] sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – art. 1, commi da 100 a 105, Legge n. 197/2022.
STUDIO VINACCIOLI
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