Legge di Bilancio 2024: tutte le novità in materia fiscale, lavoro e previdenza
E’ stata ufficialmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, S.O. n. 40l, la Legge di Bilancio 2024 (n. 213/2023).
Con la presente circolare s’intende offrire una panoramica dettagliata sulle principali modifiche apportate, concentrandoci sul settore fiscale, lavorativo e previdenziale, nonché sulle agevolazioni per le imprese e i relativi finanziamenti.
LE PRINCIPALI NOVITÀ
1. Limite di Esenzione Fringe Benefits: Il limite di esenzione per i fringe benefits è stato incrementato a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico; 1.000 euro per le altre tipologie di lavoratori.
2. Detassazione premi di risultato: nel 2024 viene confermata la riduzione dell’imposta sul premio di risultato per i dipendenti del settore privato al 5%. Questa agevolazione fiscale è vincolata a miglioramenti di produttività, efficienza e innovazione ed è applicabile anche ai datori di lavoro non imprenditori e alle Agenzie di somministrazione. Gli obiettivi devono essere concordati tramite accordo collettivo e la detassazione è valida per l’anno successivo all’incremento realizzato.
4. Cedolare Secca per gli affitti brevi: l’aliquota per la cedolare secca sugli affitti brevi è stata aumentata dal 21% al 26% a partire dal secondo immobile affittato.
5. Trattamento integrativo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere: dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, i dipendenti nel settore della ristorazione e del turismo con reddito fino a 40.000 euro ricevono un supplemento del 15% sulle retribuzioni lorde, legato al lavoro notturno e alle prestazioni straordinarie nei giorni festivi.
6. Congedo parentale: la Legge di Bilancio incrementa l’indennità di congedo parentale per madri e padri entro il sesto anno di vita del bambino. Si prevede che nel 2024 l’indennità passi all’80% per due mesi, mentre dal 2025 sarà all’80% per un mese e al 60% per un altro. Questa novità si applica ai lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023.
7. Pensioni: la Legge di Bilancio 2024 porta restrizioni nel settore previdenziale per ragioni finanziarie. La “Quota 103” viene prorogata di un anno con un assegno calcolato solo con il sistema contributivo fino a 2.272€ al mese fino a 67 anni. Le finestre mobili per il pensionamento aumentano. L’incentivo al posticipo della pensione è confermato. L’Ape Sociale è estesa con requisiti anagrafici incrementati. Altri cambiamenti includono l’eliminazione del limite di 1,5 volte l’assegno sociale per la pensione a 67 anni, requisiti più rigidi per l’accesso alla pensione a 64 anni e l’esonero contributivo del 100% per datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza.
8. Esonero parziale dei contributi IVS a carico dei lavoratori: per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 vi è un esonero parziale sulla quota di contribuzione IVS del lavoratore nella misura del 6%, a condizione che la retribuzione mensile imponibile, parametrata su tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di Euro 2.692,00, al netto del rateo di tredicesima.
Qualora la retribuzione imponibile mensile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di Euro 1.923,00, al netto del rateo di tredicesima, l’esonero viene incrementato di un ulteriore punto percentuale (7%).
9. Participation Exemption: nuove disposizioni interessano le imprese, in particolare per quanto riguarda la participation exemption. Si fa riferimento alle disposizioni riguardanti le plusvalenze sulle vendite a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, diverse da quelle realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti e da quelle realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari simili.
7. Revisione delle aliquote dell’Irpef e delle spese detraibili.
Nuove regole per i Fringe Benefits
Per l’anno fiscale 2024 la principale novità consiste nell’aumento del limite di esenzione, che passa da 258,23 euro a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri dipendenti. In particolare, non concorrono al reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento di utenze domestiche, affitto, interessi sul mutuo della prima casa. Viene anche inclusa nell’esenzione la somma erogata o rimborsata per le utenze del servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale e spese per il contratto di locazione della prima casa o interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Queste esenzioni si estendono anche alla base imponibile della contribuzione previdenziale. Per beneficiare del maggior limite di esenzione, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro il diritto a tale beneficio, indicando il codice fiscale dei figli a carico.
È importante notare che, per essere considerati a carico, i figli devono avere un reddito complessivo non superiore a Euro 2.840,51 (4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni) al lordo degli oneri deducibili. Il datore di lavoro può richiedere un’attestazione specifica dal dipendente per verificare il diritto all’esenzione.
Detassazione premi di risultato
Viene confermata anche per il 2024 la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato o partecipazione agli utili d’impresa, passando dal 10% al 5% per i lavoratori dipendenti del settore privato. L’agevolazione si applica solo al settore privato e si estende anche ai datori di lavoro non imprenditori e alle Agenzie di somministrazione. La concessione di tali premi deve essere correlata a incrementi di produttività misurabili, come previsto dalla procedura di deposito degli accordi.
L’Agenzia delle Entrate precisa che gli obiettivi devono essere raggiunti dalla singola azienda erogante il premio e che è necessario un accordo collettivo nella fissazione degli obiettivi. La detassazione è applicabile per il periodo dell’anno successivo all’accordo che rileva l’incremento.
Cedolare secca per gli affitti brevi
Dal punto di vista fiscale, i contratti di locazione breve possono beneficiare della disciplina della “cedolare secca”, un regime fiscale alternativo all’ordinario assoggettamento all’IRPEF per il reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo. Per aderire alla “cedolare secca”, è necessario che la locazione sia stipulata tra persone private e che l’immobile sia destinato ad uso abitativo.
L’aliquota applicabile varia a seconda del numero di immobili locati: 21% per la prima casa e 26% dalla seconda alla quarta casa e va calcolata sull’importo del canone complessivo.
Secondo la Legge di Bilancio 2024 (art. 1, co. 63, L. n. 213/2023), ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano per ciascun periodo d’imposta le seguenti aliquote:
– l’aliquota del 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
– l’aliquota del 26% in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca dalla 2ª alla 4ª casa adibita ad a locazione breve;
– oltre la 4ª casa non è possibile esercitare l’opzione, in quanto oltre tale limite l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale (art. 1, comma 595, l. n. 178/2020).
Trattamento integrativo speciale per dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, la legge di bilancio (art. 1, co. 21) prevede un trattamento integrativo speciale del 15% delle retribuzioni lorde per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del settore turistico, compresi gli stabilimenti termali, in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni straordinarie. Questa misura mira a garantire la stabilità occupazionale e a colmare la mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.
Il comma 22 stabilisce che tali disposizioni si applicano ai lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2023.
Il comma 23 prevede che il trattamento sia riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, previa attestazione scritta dell’importo del reddito di lavoro dipendente per il 2023. Le somme erogate dovranno poi essere indicate nella Certificazione Unica.
Il sostituto d’imposta, secondo il comma 24, deve compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997.
Congedo parentale: incremento dell’indennità economica
Vengono introdotte delle modifiche all’art. 34, co. 1 d.lgs. 151/2001 riguardante il congedo parentale, aumentando parzialmente l’indennità economica prevista dall’INPS.
Le disposizioni della Manovra 2024, modificando la norma di cui all’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 151/2001, prevedono, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di una indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un’indennità pari al 60% (in luogo dell’attuale 3%) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%. La norma si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo dopo il 31 dicembre 2023.
Restando immutati i limiti temporali complessivi (tra entrambi i genitori) e le modalità di utilizzo.
Pertanto a partire dal 1° gennaio 2024 (fino al 31 dicembre 2024), i genitori avranno la possibilità di fruire, alternandosi, di:
- due mesi di congedo parentale retribuito dall’INPS all’80% (limitato all’anno 2024);
- per i mesi successivi, l’indennità riconosciuta sarà confermata al 30%.
Pensioni
La Legge di Bilancio 2024 introduce restrizioni nel settore previdenziale per esigenze finanziarie.
La “Quota 103” (62 anni e 41 anni di contributi) è prorogata di un anno, ma chi aderisce nel 2024 vedrà una riduzione dell’assegno, calcolato ora solo con il sistema contributivo e limitato ad Euro 2.272 al mese fino a 67 anni.
Le finestre mobili aumentano a sette mesi per privati e nove per dipendenti pubblici.
L’incentivo al posticipo al pensionamento è confermato.
Per chi ha i requisiti di “Quota 103” entro il 31 dicembre 2023, vige l’Opzione Donna con le condizioni attuali.
L’Ape Sociale è prorogata fino al 31 dicembre 2024 con requisiti anagrafici incrementati.
Per i contributivi puri senza anzianità al 31 dicembre 1995, viene eliminato il limite di 1,5 volte l’assegno sociale per la pensione a 67 anni con 20 anni di contributi.
Per accedere alla pensione a 64 anni, si richiedono 3 volte l’assegno sociale, salvo per donne con figli.
La pensione a 64 anni è limitata a 5 volte il minimo INPS fino a 67 anni, con una finestra mobile di tre mesi e requisiti contributivi adeguati alla speranza di vita ISTAT.
Esonero parziale dei contributi IVS a carico dei lavoratori
La nuova Legge di Bilancio prosegue sulla scia delle misure adottate negli anni precedenti, offrendo un esonero parziale sui contributi IVS per i lavoratori dipendenti. Questo esonero è stabilito al 6% per il periodo di pagamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, applicabile su una retribuzione mensile massima di €. 2.692,00 al netto del rateo della tredicesima. L’esonero viene incrementato al 7% se la retribuzione mensile non supera i 1.923,00 Euro.
La legge conferma che il beneficio è rivolto ai lavoratori dipendenti, escludendo i lavoratori domestici e che resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33% totale).
È importante notare che, diversamente dagli anni precedenti, per il calcolo dell’esonero si considera la retribuzione mensile massima al netto della tredicesima e che la tredicesima stessa non beneficia di riduzioni contributive.
A chi si applica?
L’esonero si applica alla quota di contributi IVS a carico dei lavoratori per tutti i rapporti di lavoro subordinato – inclusi gli apprendisti ed escluso il lavoro domestico – instaurati o in via di instaurazione, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.
L’agevolazione non è legata all’assunzione e non richiede il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte del datore di lavoro.
Cumulo tra Esoneri
Per quanto riguarda l’esonero applicabile alle madri lavoratrici, pari al 100% della quota di contribuzione a loro carico nei limiti di 3.000 euro annui, le due forme di esenzione sono alternative nel corso di ciascuna mensilità, considerando l’entità dell’esonero e il massimale mensile di contribuzione esonerabile.
Resta fermo, però, che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici.
A titolo di esempio l’INPS riporta il caso di lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo. In questo caso potranno accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero previsto per lo status di madre lavoratrice. Analogamente, dal mese di nascita del secondo figlio, la lavoratrice potrà accedere all’esonero madri lavoratrici in alternativa rispetto all’esonero IVS fruito nella mensilità precedente.
Revisione delle aliquote dell’Irpef e delle spese detraibili
L’art. 5, co. 1, lett. a) della legge n. 111/2023 prevede una progressiva riduzione dell’IRPEF nel rispetto del principio di progressività e con l’obiettivo di transitare verso l’aliquota unica, mediante il riordino delle deduzioni, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni e dei crediti d’imposta.
Con l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 216/2023 le aliquote Irpef, per il solo anno 2024, sono state ridotte da quattro a tre, a ciascuna delle quali corrisponde la specifica fascia di reddito annuo.
• Il primo scaglione di reddito che in precedenza si estendeva fino a 15.000 euro e il secondo scaglione che andava da 15.000 euro a 28.000 euro sono accorpati con aliquota pari al 23%;
• il secondo, invece, si estende da 28.000 euro a 50.000 euro con aliquota pari al 35%,
- e, infine, l’ultimo scaglione fino a 50.000 euro con aliquota pari al 43%.
Per quanto riguarda le spese detraibili, con l’art. 1, co. 2, della nuova Legge di Bilancio è stato introdotto per l’anno 2024 l’innalzamento da euro 1.880 a euro 1.955 della detrazione ex art. 13, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di determinati redditi assimilati fino a euro 15.000.
Studio Vinaccioli
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