INIZIO CONGUAGLIO FISCALE
A partire dai cedolini di competenza del mese di luglio 2023 avranno inizio le operazioni di conguaglio derivanti dalle dichiarazione dei modelli 730/2023 presentate dai contribuenti.
L’Amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei sostituti d’imposta, che hanno compilato il quadro CT ovvero che hanno inviato il modello CSO, le risultanze delle imposte dovute rispetto ai redditi percepiti dai sostituiti, chiamandoli ad operare, come di consueto, rimborsi e trattenute dei crediti e/o debiti dettagliatamente riportati nei modelli 730-4.
Nel caso in cui la risultanza del prospetto di liquidazione della dichiarazione 730 sia a credito per il contribuente, le somme andranno rimborsate dal sostituto d’imposta sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione (modello 730-4).
Come di consueto, il rimborso potrà avvenire nei limiti dell’ammontare complessivo delle ritenute fiscali a titolo di IRPEF e/o addizionali regionali o comunali all’IRPEF trattenute dal sostituto d’imposta rispetto a tutti i percepenti, nonché delle eventuali somme a debito derivanti dall’assistenza fiscale.
ATTENZIONE:
Laddove il sostituto riceva una pluralità di risultanze a credito, in considerazione della capienza della mensilità, lo stesso dovrà ripartire, tra tutti i dipendenti, l’importo rimborsabile secondo un rapporto determinato tra l’importo globale delle ritenute da operare nel mese nei confronti di tutti i percepenti e l’ammontare del credito da rimborsare.
Nel caso in cui la risultanza del prospetto di liquidazione della dichiarazione 730 sia a debito per il contribuente, il sostituto d’imposta dovrà procedere ad effettuare le trattenute al contribuente dalla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione (modello 730-4).
Effettuata la trattenuta in busta paga, il sostituto procederà al versamento, mediante il consueto modello F24.
Nel caso il contribuente abbia specificato il numero di rate andrà applicato un tasso di interesse, sulle singole rate, pari allo 0,33% su base mensile.
ATTENZIONE:
Qualora non sia possibile rispettare il numero di rate scelte dal contribuente, entro la busta paga di novembre, il sostituto d’imposta potrà – autonomamente – ripartire il debito nel numero di rate più vicino a quello prescelto ma che consenta, comunque, di adempiere al versamento entro il modello F24 con scadenza il 16.12.2023.
RIMANENZE DI CONGUAGLIO
CONGUAGLIO A CREDITO
Nel caso in cui, alla mensilità di competenza novembre, sussistano crediti che, per insufficiente capienza, non possono essere rimborsati, il sostituto d’imposta dovrà comunicare gli importi residui ai contribuenti avendo, altresì, cura di specificare nella Certificazione Unica le somme non corrisposte per incapienza così da consentire, al contribuente, la possibilità di riportare detti crediti nella successiva dichiarazione fiscale.
CONGUAGLIO A DEBITO
Nei casi in cui il sostituto non sia riuscito a trattenere interamente l’importo indicato nel 730-4 entro i termini previsti, dovrà comunicare al dipendente gli importi ancora dovuti, rimettendo a quest’ultimo il versamento mediante modello F24 delle somme rimanenti.
STUDIO VINACCIOLI
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