LEGGE DI BILANCIO 2024: COME CAMBIA LA BUSTA PAGA DAL 1° GENNAIO 2025
ALIQUOTE IRPEF e DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE DAL 2025 (art. 1 c. 2-3)
Dal 2025 viene confermata a regime la riduzione degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF, già prevista per il 2024.
– 23% per i redditi fino a 28.000 euro,
– 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
– 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
Vengono, inoltre, confermate a regime, la rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente come esposto nel pdf allegato.
NUOVA “SOMMA INTEGRATIVA” E ULTERIORE DETRAZIONE (art. 1 c. 4-5-6-7-8-9)
Dal 2025, non sarà più applicabile l’esonero contributivo del 6% o 7% sui contributi INPS a carico del dipendente, precedentemente previsto per i redditi fino a 35.000 euro.
Con effetto dal gennaio 2025, ai titolari di reddito da lavoro dipendente sarà riconosciuta una nuova indennità esente da imposizione fiscale, denominata Somma integrativa ispirata al precedente bonus “Renzi”. L’importo sarà calcolato in base al reddito da lavoro dipendente annuale secondo le seguenti percentuali:
– 7,1% se il reddito da lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro,
– 5,3% per i redditi superiori a 8.500 euro e fino a 15.000 euro,
– 4,8% per i redditi superiori a 15.000 euro e fino a 20.000 euro.
Ai soli fini della determinazione della percentuale applicabile, il reddito da lavoro dipendente sarà considerato su base annuale.
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Per i lavoratori che superano il reddito di 20.000 euro annuo, è prevista in alternativa alla somma integrativa, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nello specifico:
– Per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro, 1.000 euro,
– Per i redditi superiori a 32.000 euro e fino a 40.000 euro, l’importo della detrazione fiscale di 1.000 euro si riduce progressivamente fino ad azzerarsi con reddito di 40.000 euro.
Per quest’ultimo caso, l’importo della detrazione sarà calcolato con la seguente formula:
1.000 * [(40.000 – Reddito complessivo del lavoratore) / 8.000]
NOVITA’ IN TEMA DI DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO DAL 2025 (art. 1 c. 11)
La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 ha introdotto un limite di età pari a 30 anni per poter beneficiare delle detrazioni fiscali per figli a carico, con l’eccezione dei figli con disabilità, per i quali non è previsto alcun limite anagrafico.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2025, saranno considerati fiscalmente a carico i figli di età compresa tra 21 e 29 anni, a condizione che non siano affetti da disabilità. Per i figli con disabilità, invece, la detrazione continuerà ad applicarsi senza limiti di età.
Rimangono invariate le soglie di reddito massimo per essere considerati fiscalmente a carico, pari a 2.840,51 euro annui, elevati a 4.000 euro annui per i figli di età inferiore ai 24 anni.
Si precisa, infine, che per i figli di età inferiore a 21 anni, il beneficio fiscale continuerà a essere riconosciuto attraverso l’Assegno Unico Universale erogato dall’INPS.
Infine, la nuova normativa prevede la possibilità di considerare fiscalmente a carico anche il figlio convivente del coniuge deceduto, ampliando così la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni.
VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (art. 1 c. 48)
A partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati da tale data, il fringe benefit sarà calcolato secondo i seguenti criteri:
1) Veicoli tradizionali: 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle tabelle ACI.
2) Veicoli ibridi plug-in: 20% dell’importo sopra indicato.
3) Veicoli elettrici a batteria: 10% dell’importo sopra indicato.
Si è in attesa di una circolare dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà chiarire il significato di “contratti stipulati” e fornire le necessarie indicazioni operative.
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ PER LE SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA (art. 1 c. 81-83)
A partire dal 1° gennaio 2025, solo se effettuati tramite versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (quali carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari), si applicano le seguenti disposizioni:
- I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti tramite autoservizi pubblici non di linea (servizi di taxi e noleggio con conducente) per trasferte e missioni, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (art. 51, comma 5, TUIR).
- Le spese relative a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché le spese per viaggio e trasporto, sostenute tramite autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo (art. 54, comma 6-ter, TUIR).
- Le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, sostenute tramite autoservizi pubblici non di linea per le trasferte dei dipendenti o corrisposte a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa (art. 95, comma 3-bis, TUIR).
- Le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito d’impresa (art. 108, comma 2, TUIR).
TRE MESI DI CONGEDO PARENTALE AL 80% (art. 1 c. 217-218)
Per le lavoratrici e i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023, l’indennità relativa a due delle tre mensilità di congedo parentale non trasferibili, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, fruite in alternativa tra i genitori fino al sesto anno di vita del bambino, sarà elevata in via strutturale all’80% della retribuzione.
Per le lavoratrici e i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024, l’indennità sarà elevata all’80% della retribuzione per tutte e tre le mensilità di congedo parentale non trasferibili, sempre fruibili in alternativa tra i genitori entro il sesto anno di vita del bambino.
NASPI – NUOVO REQUISITO CONTRIBUTIVO (art. 1 c. 171)
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025, la NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano maturato almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per:
- Dimissioni, salvo i casi di dimissioni per giusta causa o avvenute durante il periodo di tutela della maternità o della paternità.
- Risoluzione consensuale, salvo le ipotesi di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 604/1966.
Inoltre, l’evento di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale deve essersi verificato nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per il quale si richiede la NASPI.
NUOVO BONUS MAMME (art. 1 c. 219-220)
LAVORATRICI DIPENDENTI
A decorrere dal 01/01/2025 viene riconosciuto, nel limite di spesa 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali, a carico delle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Sono individuati i requisiti di concessione dell’esonero:
1) Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli.
2) L’esonero spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, mentre dal 2027 l’esonero si applicherà solamente alle madri con tre o più figli fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
3) Ulteriore requisito per la concessione del beneficio è che il reddito imponibile ai fini previdenziali, non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua.
Entro il 31/01/2025, saranno disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente comma e, in particolare, la misura dell’esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.
LAVORATRICI AUTONOME
Anche per le lavoratrici autonome, iscritte alla Gestione Separata INPS, oppure alla gestione commercianti o artigiani, che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata, oppure redditi da partecipazione che non hanno optato per il regime forfettario, sempre nel limite di spesa 300 milioni di euro annui, viene riconosciuto un parziale esonero contributivo.
L’importo dell’esonero è parametrato al valore del livello minimo di reddito, fissato nella misura minimale annuo di retribuzione.
CONFERMA RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO (art. 1 c. 385)
È confermata la riduzione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili d’impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato. L’aliquota, precedentemente fissata al 10%, sarà ridotta al 5% per gli anni 2025, 2026 e 2027.
L’agevolazione si applica ai premi di risultato e alle somme di importo variabile la cui corresponsione sia subordinata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Rientrano nel beneficio anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a condizione che l’erogazione avvenga in conformità a quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o dalle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
ESENZIONE FISCALE DEI RIMBORSI E CONTRIBUTI AI CANONI DI LOCAZIONE DEI LAVORATORI TRASFERITI (art. 1 c. 386-389)
Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione di immobili locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali per i primi due anni dall’assunzione, entro il limite massimo di 5.000 euro annui. Tali somme, tuttavia, restano rilevanti ai fini contributivi.
La presente disposizione si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo non superiore a 35.000 euro nel 2024, che abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro, a condizione che tale comune disti oltre 100 chilometri dal precedente luogo di residenza.
Le somme erogate sono considerate ai fini ISEE e per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. L’erogazione è subordinata alla presentazione, da parte del lavoratore, di un’apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, attestante la residenza nei sei mesi precedenti l’assunzione.
CONFERMA LIMITI FRINGE BENEFIT (art. 1 c. 390-391)
Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è confermata la possibilità per le Imprese di erogare beni e/o servizi ai propri dipendenti senza applicazione di contribuzione previdenziale né tassazione.
L’importo massimo annuo di tali erogazioni è fissato a 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.
Per beneficiare del limite maggiorato, il dipendente deve presentare un’autodichiarazione contenente i codici fiscali dei figli a carico.
Studio Vinaccioli
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INFORMATIVA RELATIVA AL D.LGS 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 DEL 27/04/2016 – Ai sensi del D. Lgs 196/03 e del Regolamento UE n. 2016/679 relativi alla tutela dei dati personali e sensibili, Vi informiamo che il presente messaggio e l’eventuale allegato, contengono informazioni di carattere confidenziale. E’ vietata la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di qualsiasi soggetto. © RIPRODUZIONE RISERVATA |
