NUOVE CAUSALI CONTRATTI A TERMINE
2023
Con la pubblicazione del “Decreto Lavoro” si modificano ancora una volta le tipologie di causali utilizzabili per i contratti a tempo determinato.
Ricordiamo che fino al 04.05.2023 vi era la possibilità di instaurare rapporti a tempo determinato con le seguenti indicazioni:
- durata massima del contratto a tempo determinato pari a 24 mesi;
- contratto a tempo determinato senza causale, con durata pari a 12 mesi;
- proroghe superiori ai 12 mesi e rinnovi possibili solo con l’inserimento di una causale.
Disciplina generale
Il contratto a tempo determinato è caratterizzato dalla previsione di una durata, inizialmente indicata nella lettera di assunzione, che può essere eventualmente prorogata fino ad un massimo di 24 mesi e per un massimo di 4 volte.
Rimane consolidata anche la possibilità del datore di lavoro di ricorrere al contratto a tempo determinato senza però eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell’anno di assunzione (ferma la possibilità di stipulare sempre un contratto a tempo determinato per le aziende fino a 5 dipendenti).
In sintesi:
- Rispetto delle causali dopo i primi 12 mesi di contratto ovvero per durate iniziali superiori ai 12 mesi;
- Durata massima: 24 mesi;
- Numero massimo di proroghe: 4;
- Percentuale di contratti a termine, rispetto all’organico: 20% (ovvero del 30% presso l’utilizzatore quando vi sia ricorso al contratto a termine e alla somministrazione di lavoro).
Nuove causali contratto a termine
A partire dal 5 maggio 2023 si potrà procedere, salvo eventuali modifiche in sede di conversione, al rinnovo o alla proroga del contratto a tempo applicando le seguenti causali:
- seguendo quanto indicato nella contrattazione collettiva oppure, in assenza di questa, nel contratto individuale di lavoro;
- sostituzione di altri lavoratori.
Analizziamole nello specifico:
Causale 1 – Contrattazione collettiva e contrattazione individuale
La disciplina delle causali giustificative, come ridefinita dal D.L. 48/2023, prospetta due vie per l’individuazione di valide ragioni per il rinnovo o la proroga (successivamente ai primi 12 mesi) di contratti a tempo determinato:
- ricorso alla contrattazione collettiva;
- in assenza di intervento da parte della contrattazione collettiva, si procede con accordo individuale tra le parti (datore di lavoro e dipendente) basato su esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.
I singoli datori di lavoro dovranno gestire l’eventuale proroga (di durata superiore ai 12 mesi) ovvero il rinnovo con i dipendenti, definendo per iscritto le ragioni che rendono necessaria la proroga ovvero, in nuovo rapporto, il rinnovo.
Dovranno essere evitate descrizioni generiche, formule di stile o clausole scollegate dalla realtà aziendale; bisognerà invece descrivere in modo preciso e dettagliato quale sia il “bisogno” produttivo, tecnico ed organizzativo che si deve fronteggiare, utilizzando circostanze facili da provare in un eventuale giudizio futuro.
TALE TIPOLOGIA DI CAUSALE AVRA’ VALIDITÀ’ FINO AL 30 APRILE 2024,SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA (SALVO PROROGA DEL TERMINE), SI DOVRA’ ESCLUSIVAMENTE FAR RIFERIMENTO ALLE CASISTICHE ELABORATE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
Causale 2 – Sostituzione di altri lavoratori
Nel novero delle causali che consentono la stipula, il rinnovo e la proroga del contratto a tempo determinato da parte del datore di lavoro viene confermata la necessità della sostituzione di altri lavoratori.
In tale fattispecie, l’apposizione del termine può risultare direttamente od in direttamente, cioè mediante un rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore sostituito.
Il lavoratore non deve necessariamente essere adibito alle mansioni o allo stesso posto del sostituto, fermo restando che l’assunzione deve essere correlata all’assenza. In altre parole risulta possibile sostituire il lavoratore assente mediante un collega già in forza e al posto di quest’ultimo assumere un soggetto a tempo determinato (c.d. sostituzione per “scorrimento”).
Vi sono molteplici possibilità nell’applicazione della citata causale, tra le principali ricordiamo:
– causali di “assenze ordinarie” (es. malattia, infortunio, ferie, maternità);
– causali di “assenze straordinarie” (aspettative varie).
Si evidenzia che i lavoratori assunti con causale “sostituzione di lavoratori” non rientrano nelle percentuali massime di ricorso al lavoro a tempo determinato, sia con riferimento al limite quantitativo legale che a quello eventualmente previsto dal CCNL.
Divieto di applicazione causali
L’articolo 24, comma 1, lettera c) del DL n. 48/2023 introduce nuove ipotesi in cui non trovano applicazione le nuove disposizioni in tema di causali giustificative.
Non rientrano nella sfera applicativa:
- contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni;
- contratto di lavoro stipulati dalle università private, società pubbliche che promuovo la ricerca e istituti pubblici di ricerca;
- Enti privati di ricerca, lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica, di supporto all’innovazione, ecc;
- le attività stagionali.
Il buon funzionamento dei rapporti a tempo determinato, nel mercato di lavoro, è auspicabile per tutti essendo lo strumento migliore per combattere la precarietà delle false partite iva, delle co.co.co irregolari e degli appalti illeciti.
Studio Vinaccioli
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