PACCHETTO LAVORO 2023: uno sguardo d’insieme prima dell’entrata in vigore

“PACCHETTO LAVORO 2023”

– uno sguardo d’insieme prima dell’entrata in vigore –

Nella giornata del 1° maggio il Governo in carica annuncia l’avvio di  una serie di innovazioni normative in materia di lavoro, articolate in tre tipologie di provvedimenti legislativi:

01) IL DECRETO LEGGE APPROVATO

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, un comunicato stampa emesso sul sito del Governo ha illustrato i punti principali del decreto-legge:

A) Taglio del cuneo contributivo  in busta paga per i lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile contributiva fino a 35.000,00 euro annui, ma solo a partire dalla seconda metà dell’anno

La previsione in commento è il frutto dell’investimento di 4 miliardi destinato dal Governo ad aumentare di ulteriori quattro punti percentuali, limitatamente al secondo semestre 2023, l’esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti, a carico di lavoratori dipendenti, come prorogato e aumentato dalla legge di bilancio 2023.

In sostanza per i periodi di paga dal 1 ° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità), l’esonero parziale sula quota dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico dei lavoratori dipendenti sarà pari al:

      • 7% in caso di retribuzione imponibile non superiore ai €. 1.932,00;
      • 6% se la retribuzione imponibile supera l’importo mensile di €. 1.923,00 ma non eccede l’importo mensile di €. 2.692,00;

     B) Fringe Benefit

All’interno del decreto approvato in data 1° maggio 2023 vi è l’ulteriore novità dell’innalzamento della soglia dei Fringe benefit a €. 3.000,00 per il periodo del 2023, prevista esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico, così come le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, di energia elettrica e del gas naturale.

Attualmente il tetto è fissato a €. 258,23 poiché la legge di bilancio 2023 non ha confermato le misure precedenti; nel 2022 il limite di non imponibilità fiscale era stato innalzato a €. 600,00 dal Decreto aiuti bis e, poi, innalzato €. 3.000,00 dal decreto aiuti quater a far data dal 18 novembre.

C) Contratti a termine:

Il decreto prevede l’eliminazione delle cosiddette “causali” introdotte con il decreto Dignità, che fino ad ora erano necessarie per il rinnovo o la proroga dei contratti oltre i 12 mesi di prestazione lavorativa, con l’introduzione di tre specifiche ipotesi:

      • nei casi previsti dai contratti collettivi (nazionali, aziendali o territoriali);
      • in assenza dei contratti collettivi, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnico, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (lavoratore e datore di lavoro);
      • sostituzione di altri lavoratori (già prevista in precedenza)

D) Assegno di inclusione sociale e lavorativa (ADI):

Dal 1° gennaio 2024, viene eliminato il reddito di cittadinanza e sostituito dall’ADI (assegno di inclusione sociale e lavorativa) di cui potranno beneficiare i “nuclei familiari fragili” (disabili, minori, over 60) ed è composto da una integrazione al reddito erogata dall’Inps (attraverso domanda online) di importo fino a €. 6.000,00 euro l’anno, €. 500,00 al mese, più un contributo affitto (per le locazioni regolari) di €. 3.360,00 euro l’anno, €. 280,00 al mese.

Se il nucleo è costituito da tutte persone almeno 67enni o disabili gravi, l’importo mensile è di €. 630,00 più €. 150,00 di contributo d’affitto.

La misura è erogata per 18 mesi, (rinnovabile, dopo un periodo di 1 mese di stop, per ulteriori 12 mesi) a quei soggetti che presentano i seguenti requisiti:

      • essere residenti in Italia da almeno 5 anni
      • avere un Isee di €. 9.360,00 e un reddito familiare inferiore a 6mila euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza, un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini Imu non superiore a euro 150mila, non superiore ad euro 30.000,
      • non possedere autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, navi o imbarcazioni.

Il nucleo beneficiario dovrà sottoscrivere un patto di attivazione digitale e presentarsi, ogni tre mesi, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego per aggiornare la propria posizione.

I soggetti occupabili tra i 18 e i 59 anni non “fragili” decadono dal beneficio in caso di rifiuto di 1 offerta di lavoro congrua, per tale intendendosi l’offerta diretta a: sostituire altri lavoratori; a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi; alternativamente a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale ovvero a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio).

È previsto un esonero contributivo previdenziale per i datori di lavoro che assumono i beneficiari, nel caso di contratto a tempo indeterminato (incluso l’apprendistato) pari al 100%, fino cioè a €. 8.000,00 euro l’anno per 12 mesi. L’esonero sale a 24 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine. In caso invece di assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale è riconosciuto uno sgravio del 50%, fino a un massimo di €. 4.000,00 euro l’anno per 12 mesi e in ogni caso non oltre la durata del rapporto di lavoro.

E) Accompagnamento al lavoro:

Dal 1° settembre entra in gioco lo strumento di attivazione al lavoro, attraverso la partecipazione a progetti formativi e di accompagnamento al lavoro, utilizzabile dai componenti dei nuclei familiare di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore Isee, in corso di validità, non superiore a €. 6.000,00 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’ADI.

I soggetti interessati devono registrarsi su piattaforma digitale e seguire la procedura per l’attivazione del patto di attivazione digitale allo scopo di ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in progetti di formazione. In caso di partecipazione a programmi formativi e a progetti utili per la collettività, per tutta la loro durata e comunque al massimo per 12 mesi, si riceve un beneficio economico dall’INPS, a mezzo bonifico mensile, pari ad un importo mensile di €. 350 ,00.

F) Assegno unico universale: estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico

In seguito della modifica del decreto lavoro, la maggiorazione che attualmente viene riconosciuta per ciascun figlio minorenne presente in nuclei in cui entrambi i genitori sono percettori di reddito da lavoro, viene estesa anche nell’ipotesi di solo genitore titolare di reddito da lavoro e l’altro risulti deceduto.

G) Incentivi per chi assume i beneficiari dell’Assegno e Neet:

Per i datori di lavoro che assumono dal 1° giugno fino alla fine dell’anno giovani con meno di 30 anni Neet (ovvero che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione, registrati al programma “Iniziativa Occupazione Giovani”) è riconosciuto un incentivo pari al 60% della retribuzione erogata per un periodo di 12 mesi, cumulabile con altri incentivi. In caso di cumulo, l’incentivo Neet è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore Neet assunto.

H) Sicurezza in materia di lavoro:

      • obbligo per il datore di lavoro di procedere alla nomina del medico competente, ove richiesto dalla valutazione dei rischi;
      • estensione ai lavoratori autonomi di determinate misure in materia di tutela previste nei cantieri;
      • obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature per attività professionali e sanzioni in caso di inosservanza.

Istituzione di un fondo ad hoc per indennizzare l’infortunio mortale durante lo svolgimento delle attività formative.

02) IL DISEGNO LEGGE

AL VAGLIO DI APPROVAZIONE

Le altre novità in materia di somministrazione di lavoro, ammortizzatori sociali, periodo di prova, pensioni, sono quasi giunte alla fine dell’iter parlamentare di approvazione, ma bisognerà pazientare per la loro definitività. Analizziamo le possibili novità:

A) Somministrazione di lavoratori:

Vi è la proposta di eliminare i limiti quantitativi nell’ipotesi di assunzioni con contratto a tempo indeterminato in regime di somministrazione di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non appartenenti al settore agricolo e per il personale assunto dall’agenzia di somministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), e di abrogare la limitazione percentuale per le assunzioni in regime di somministrazione con il contratto di apprendistato.

B) Periodo di prova:

Si puntualizza la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.

Si vuole quindi estendere al contratto a tempo determinato, il medesimo meccanismo previsto per i contratti in somministrazione a termine.

C) Accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo
Si potenzia la capacità di controllo dell’INPS, consentendo la consultazione di banche dati non solo dell’Istituto, ma anche di altre pubbliche amministrazioni. Si prevede, inoltre, che gli uffici dell’Ente possano invitare i contribuenti a comparire di persona o mediante rappresentanti per fornire dati ed elementi informativi. Qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dal ricevimento dell’accertamento, le sanzioni civili sono ridotte nella misura del 50%. Entro tale termine il contribuente può inoltrare domanda di dilazione.

L’INPS può trasmettere al contribuente la comunicazione di eventuali anomalie affinché quest’ultimo provveda alla correzione. Il contribuente ha un termine di 90 giorni dalla notifica della comunicazione per segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze per confutare quanto comunicato.

D) Pagamento dilazionato dei debiti contributivi

Si aumenta il numero di rate previste per il pagamento dei premi, passando dagli attuali 24 a 60 mesi.

E) Caporalato in agricoltura

Verrà istituito un Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura.

03) IL DECRETO LEGISLATIVO

– APPROVATO IN ESAME PRELIMINARE –

A) Riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le disabilità, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, il quale introduce norme relative alla riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità.     

N.B: L’esame e la deliberazione della Camera su ciascun progetto di legge viene di regola preceduto da una fase istruttoria, affidata ad organi interni della Camera stessa, che consiste in un esame preliminare del provvedimento e che si conclude con la proposta all’Assemblea di approvare il provvedimento medesimo ovvero di approvarlo con modificazioni, ovvero ancora di respingerlo.

Essendo i suddetti provvedimenti incardinati alle predette fasi, si procederà con successiva Circolare a spiegare con puntuale analisi i contenuti definitivi dei provvedimenti legislativi.

                                                              Studio Vinaccioli

 

SCARICA PDF

 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL D.LGS 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 DEL 27/04/2016 – Ai sensi del D. Lgs 196/03 e del Regolamento UE n. 2016/679 relativi alla tutela dei dati personali e sensibili, Vi informiamo che il presente messaggio e l’eventuale allegato, contengono informazioni di carattere confidenziale. E’ vietato l’uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di qualsiasi soggetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA