PATENTE A CREDITI: OBBLIGATORIA NEI CANTIERI DAL 1° OTTOBRE (NON SOLO QUELLI EDILIZI)

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Patente a Crediti: Obbligatoria nei cantieri dal 1° ottobre (non solo quelli edilizi)

Dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore l’obbligo della patente a crediti per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’art. 89, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008. Tale obbligo non è limitato al settore edile, ma riguarda tutte le attività che si svolgono nei cantieri, comprese quelle non edili, con l’eccezione di forniture e prestazioni di natura intellettuale.

SETTORI D’INTERESSE

La patente a crediti è necessaria per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano qualsiasi lavorazione all’interno di cantieri, ovvero “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X” al citato D.lgs. n. 81/2008, ovvero:

  1. i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

In altre parole, la patente a crediti è obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri dove viene eseguita anche una sola delle lavorazioni indicate. Tale obbligo si estende a qualsiasi attività svolta all’interno del cantiere, sia essa di natura edile o non edile.

Anche le aziende che si occupano di lavorazioni metalmeccaniche, i montatori di infissi, le pulizie e manutenzione del verde e in generale coloro che accedono al cantiere per attività operative, dovranno essere in possesso della patente a crediti.

ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO

Sono escluse dall’obbligo della patente a crediti:

  • imprese che svolgono solo forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • imprese in possesso dell’attestazione SOA di classificazione pari o superiore alla III (art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, cd. Codice dei contratti pubblici).

L’art. 88, comma 2, lett. g-bis, del D.lgs. n. 81/2008, esclude dall’obbligo le imprese che si occupano esclusivamente di:

  • impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.

In caso di interventi che includano sia impianti che opere edili/strutturali correlate, l’obbligo della patente si applica.

IL DECRETO ATTUATIVO

Il decreto n. 132 del 18 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto il Regolamento per la presentazione della domanda, i contenuti della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi, nonché i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.

La patente è rilasciata in formato digitale tramite la piattaforma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in base al possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (autocertificabile);
  2. adempimento degli obblighi formativi da parte dei datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
  3. documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (autocertificabile);
  4. documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
  5. certificazione di Regolarità Fiscale (DURF) (autocertificabile);
  6. designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Il rilascio della patente è automatico e, nel periodo intercorrente tra la domanda e il rilascio, è possibile continuare a svolgere l’attività lavorativa, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Dell’avvenuta presentazione della domanda occorre informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale entro cinque 5 dalla presentazione della domanda.

Le eventuali dichiarazioni mendaci comportano la revoca della patente, ma decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere una nuova patente.

IMPRESE EXTRA UE:

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia sono tenuti a presentare l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento del documento equivalente rilasciato dall’autorità competente del Paese d’origine. Qualora non siano in possesso di un documento equivalente, devono presentare domanda in Italia.

CONTENUTO DELLA PATENTE

Dopo la presentazione della domanda sul portale dell’INL, la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:

  1. a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  2. b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  3. c) data di rilascio e numero della patente;
  4. d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
  5. e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  6. f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione (art. 27, comma 8, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
  7. g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, amministrativi o giurisdizionali, che comportano la decurtazione dei crediti (art. 27, comma 6, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Nonostante il portale sarà operativo a partire dal prossimo 1° ottobre, è già possibile presentare un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, utilizzando il modello fornito dall’Ispettorato, attestante il possesso dei requisiti necessari per il rilascio della patente. Tale documentazione deve essere inviata all’indirizzo PEC dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it . Questa possibilità sarà disponibile fino al 31 ottobre prossimo, termine entro il quale l’operatore dovrà comunque procedere con la presentazione della domanda per il rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato. A partire dal 1° novembre, infatti, non sarà più consentito operare in cantiere sulla base della sola trasmissione dell’autocertificazione o dichiarazione.
Oltre all’indirizzo PEC sopra indicato, è stato attivato un ulteriore indirizzo email dedicato ai quesiti giuridici relativi al rilascio della patente a crediti PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it.

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SUL PORTALE

Alle informazioni presenti sul portale possono accedere:

  • le pubbliche amministrazioni;
  • i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza;
  • il responsabile dei lavori;
  • i coordinatori della sicurezza nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori.

La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti e potrà subire decurtazioni a seguito di provvedimenti sanzionatori ed è necessario averne minimo 15 per poter operare all’interno dei cantieri.

I crediti da decurtare sono stabiliti negli atti e provvedimenti definitivi che l’Amministrazione deve comunicare, entro 30 giorni dalla notifica ai destinatari, alla competente sede territoriale dell’INL, la quale procederà nei successivi 30 giorni alla decurtazione.

Il punteggio iniziale di 30 crediti può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti, grazie al riconoscimento della storicità dell’azienda e alla realizzazione di attività, investimenti e formazione. Inoltre, è previsto un aumento per ogni biennio successivo al rilascio della patente, a condizione che non si siano verificati eventi di decurtazione del punteggio.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

Come predetto, al momento del rilascio della patente, sono attribuiti 30 crediti.

Tale punteggio può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi.

I crediti di cui all’art. 4, comma 1, possono essere incrementati secondo i seguenti criteri:

  • in ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti, basati sulla data di iscrizione alla Camera di Commercio.
  • per ogni biennio successivo al rilascio della patente, può essere attribuito 1 credito (fino a un massimo di 20 crediti) in assenza di provvedimenti di decurtazione.
  • sono previsti fino a 40 crediti per attività e investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, come dettagliato nel decreto.

DECURTAZIONE DEI PUNTI

La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo. Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono:

  • decurtazione di 20 creditiin caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  • decurtazione di 15 creditiper infortunio di un lavoratore dipendente che comporti un’assoluta inabilità permanente, sempre a causa di violazione delle norme.
  • decurtazione di 10 creditiper malattia professionale di un lavoratore, derivante da violazioni delle norme.

RECUPERO CREDITI DECURTATI

Il recupero fino a 15 crediti, nei casi previsti, sarà subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, tenendo conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza.

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

A partire dal 1° ottobre 2024, in caso di contestazione di violazioni, l’incremento dei crediti sarà sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione.

La durata della sospensione della patente, non superiore a 12 mesi, sarà determinata tenendo conto della gravità degli infortuni e delle violazioni in materia di salute e sicurezza, nonché delle eventuali recidive.

In caso di adozione di un provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro procederà alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza presso il cantiere in cui si è verificata la violazione.

In caso di infortuni che comportino l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività sarà facoltativa e affidata alla valutazione del personale INL, con una durata comunque non superiore a 12 mesi. Tuttavia, la sospensione della patente a crediti sarà obbligatoria in caso di infortuni mortali imputabili al datore di lavoro o a suoi collaboratori stretti, almeno a titolo di colpa grave.

 

Studio Vinaccioli    

                                 

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