REGIME CONTRIBUTIVO DEI FRINGE BENEFIT:
precisazioni in ordine alla imponibilità ai fini contributivi
Lo scorso 6 novembre 2023 l’I.N.P.S. ha emesso il Messaggio n. 3884, nell’ambito del quale l’ente previdenziale si è dedicato a un’analisi dettagliata delle normative emanate nel 2023 relative alla erogazione dei Fringe benefits per i lavoratori dipendenti e l’eventuale impatto sui contributi previdenziali. Le istruzioni dell’Istituto vertono sulle modalità per effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale da parte dei datori di lavoro che hanno riconosciuto fringe benefits (beni e servizi e, nei casi ammessi, somme a rimborso di spese sostenute per le utenze domestiche) nonché buoni carburante ai lavoratori dipendenti nel corso del 2023.
In particolare, l’Istituto interviene sull’aumento della soglia dei fringe benefits, come individuati dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, previsto:
- in capo ai lavoratori con figli a carico, di cui all’articolo 40, comma 1, del D.L. 48/2023;
- per tutti i lavoratori con il cd. “bonus carburante”, previsto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 5/2023.
Premessa normativa
L’art. 6 d.lgs. 314/1997, novellando l’art. 12 L. 153/1969, ha introdotto il principio della unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, stabilendo espressamente che l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avvenga sulla medesima base determinata a fini fiscali a norma dell’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR), salvo specifiche deroghe giustificate dalla diversa natura del prelievo previdenziale.
Al riguardo, si ricorda che nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre tenere conto, altresì, del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, alla soglia (pari a 258,23 euro) fissata dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR. Detto in altre parole, non concorre a formare la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi il valore dei beni ceduti e servizi prestati, quali fringe benefits (benefici accessori), che non superi la somma di €. 258,23 euro, nel periodo di imposta.
Nel momento in cui si supera il valore predetto, anche la quota di valore inferiore al medesimo limite (oltre che l’eccedenza) verrà inclusa nel reddito da lavoro dipendente e, pertanto, si verificherà l’assoggettabilità per intero del valore al prelievo contributivo.
L’ormai famoso D.L. 48/2023, convertito nella L. 85/2023, al comma 1 dell’articolo 40, rubricato “Misure fiscali per il welfare aziendale”, ha introdotto una disciplina in deroga all’art. 51, comma 3, del TUIR che, limitatamente al periodo di imposta 2023, interviene per fissare un nuovo limite massimo di esenzione e per ampliare le tipologie di fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni (anagrafiche e reddituali) previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.
In particolare, per i dipendenti con figli a carico, l’articolo 40 eleva il limite di esenzione a 3.000 euro per beni e servizi, includendo nella deroga tutte quelle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) per il pagamento delle utenze domestiche come acqua, luce e gas.
L’agevolazione si applica a ogni genitore con reddito da lavoro dipendente, anche con un solo figlio a carico.
Per i dipendenti senza figli, si applica un normale regime di esenzione fino a 258,23 euro per erogazioni in natura, escludendo rimborsi in denaro. Sono quindi esclusi i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.
Inoltre, al fine di determinare il valore da attribuire ai beni e servizi offerti, la verifica della soglia di esenzione avviene ai sensi dell’articolo 9 del TUIR. Per i voucher la soglia dovrà essere essere verificata con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta.
Resta ferma in entrambi i casi la disciplina generale prevista al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del T.U.I.R., ovvero che se il valore dei beni o dei servizi prestati risulti complessivamente superiore al limite previsto (3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico e 258,23 euro per i lavoratori dipendenti, senza figli a carico), il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, ossia anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.
Con riferimento, invece, al buono carburante, l’INPS ricorda che, per il 2023, l’esenzione fino ad euro 200 rileva esclusivamente ai fini fiscali e non anche ai fini contributivi. Ne consegue che il valore del buono riconosciuto nel corso del 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo.
Attenzione: per la determinazione del limite soglia di 3.000 euro si tiene conto dei benefit ricevuti dai precedenti datori di lavoro, ovvero di quei beni o servizi, rimborsi o somme eventualmente erogate per utenze di acqua, luce e gas già corrisposti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Operazioni in capo ai datori di lavoro:
le modalità operative
Per le operazioni di conguaglio contributivo, il datore di lavoro dovrà:
- portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno, risultato superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico ovvero superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti e
- trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso, non trattenuta nel corso dell’anno.
Ipotesi di non superamento dei limiti di esenzione con il recupero della contribuzione versata
Nell’ipotesi in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o servizi prestati risulti inferiore al predetto limite – non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile – il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale. A tali fine, ha a disposizione due soluzioni:
- applicare esclusivamente nelle denunce UniEmens di competenza dicembre 2023 una specifica variabile retributiva con contestuale recupero della contributiva versata e non dovuta;
- utilizzare le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefits.
E per i Lavoratori cessati?
In merito ai dipendenti che abbiamo cessato di prestare la propria prestazione lavorativa per i quali si rilevi l’assoggettamento a contribuzione del valore dei fringe benefits poi risultato esente, l’Istituto nazionale non contempla alcuna modalità nel Messaggio del 6 novembre, tuttavia, rimane la problematica per il datore di lavoro della restituzione al lavoratore cessato della maggior contribuzione trattenuta in precedenza nei confronti dello stesso e ora recuperata (restituzione imponibile ai fini fiscali).
Le Istruzioni operative per i datori del lavoro del settore agricolo
Nell’ambito del sistema UniEmens, Sezione “Posagri”, non sono previste operazioni di conguaglio di fine anno. Per consentire analoghi effetti sulla posizione contributiva dei datori di lavoro che assumono manodopera agricola assoggettata a contribuzione agricola unificata, questi ultimi:
- nel caso di corresponsione fringe benefits con valore superiore ai limiti di esenzione, porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits dagli stessi corrisposto nel periodo d’imposta 2023 non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno.
Provvederanno, inoltre, a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno;
- nel caso di corresponsione fringe benefits con valore inferiore ai limiti di esenzione, provvederanno al recupero della contribuzione versata sul differenziale. A tal fine, presenteranno alle Strutture INPS territorialmente competenti l’istanza di “Rettifica” attraverso l’apposita funzionalità disponibile all’interno del servizio “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”. L’apposito modulo denominato “07FB- 2023” dovrà essere compilato con i dati riportanti l’indicazione dell’importo della retribuzione da non considerare imponibile previdenziale per ogni codice fiscale del/dei lavoratore/i interessati.
La compilazione del modulo e il relativo invio sarà disponibile dal 1° marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.
Il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
STUDIO VINACCIOLI
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