Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani, donne e nella Zes: Decreto coesione n. 19/2024
Le principali novità del nuovo Decreto Coesione, approvato il 30 aprile 2024 (Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19).
Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani, donne e nelle ZES
Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, viene previsto uno sgravio contributivo, fruibile per un massimo di 24 mesi da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2028, ma non cumulabile con altri incentivi.
L’agevolazione è pari ad un massimo di 500 euro al mese (salvo per le Regioni appartenenti allo Zona economica speciale per il Mezzogiorno – “ZES unica”, che comprende l’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, che raggiunge i 650 euro mensili).
L’esonero è compatibile con la deduzione del costo ai fini dell’IRPEF e IRES prevista per l’anno 2025 – ma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni previste dalla legislazione vigente – ed è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo restando il rispetto degli accordi e contratti collettivi applicati.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che non hanno proceduto, nei 6 mesi antecedenti l’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi, riguardante l’unità produttiva ove si intende effettuare l’assunzione ed è revocato se, nei 6 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore o altro dipendente con la stessa qualifica.
Le agevolazioni sono riferite solo ad alcune categorie di lavoratori:
a) lavoratori under 35 al primo impiego con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (no mediante contratto di lavoro domestico, né di apprendistato o intermittente).
Non sono ostativi all’agevolazione i periodi di apprendistato che non si sono conclusi in precedenza al termine del periodo formativo.
Il beneficio non spetta se l’assunzione viola un diritto di precedenza previsto dalla legge o se presso il datore di lavoro è in atto una sospensione per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che l’assunzione programmata non sia per un livello completamente diverso da quello dei lavori in integrazione salariale straordinaria.
b) donne svantaggiate, secondo la definizione comunitaria contenuta nel Regolamento n. 1407/2014, con un rapporto a tempo indeterminato.
Per tali s’intendono:donne svantaggiate di qualsiasi età, prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Zone del ZES;
– donne di qualsiasi età destinate a svolgere professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– le donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Il beneficio spetta solo nel caso di rispetto dei principi indicati alla lettera a), con l’aggiunta che lo sgravio contributivo in favore di chi assume donne svantaggiate deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Il beneficio è comunque riconosciuto anche se l’incremento non si è realizzato per dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro realizzabile attraverso accordi di trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale; licenziamento per giusta causa.
c) lavoratori over 35 presso datori che occupano fino a 10 dipendenti nella ZES UNICA
In questo caso l’agevolazione sale ad Euro 650 mensili sulla quota contributiva, per l’assunzione a tempo indeterminato, presso una sede od unità produttiva ubicata in una delle 8 Regioni sopraindicate dello ZES.
Si precisa che gli sgravi contributivi indicati di seguito sono subordinati ad una decisione positiva della Commissione UE che dovrebbe pervenire entro settembre 2024 e la rispettiva modalità di attuazione alle consuete circolari INPS.
Studio Vinaccioli
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