“CONGRUITA’ IN EDILIZIA E RETRIBUZIONE VIRTUALE”
– I chiarimenti della Commissione Nazionale Paritetica–
Retribuzione nel settore dell’Edilizia:
Prima di procedere ad analizzare le risposte fornite dall’Ente nazionale per le casse edili, si offre un breve sunto delle principali caratteristiche della retribuzione contribuzione in materia edilizia.
La retribuzione cui ha diritto il lavoratore inserito all’interno del settore edilizia è stabilita dal contratto collettivo nazionale applicabile e di sovente integrata dai contratti integrativi provinciali e territoriali la cui applicazione risulta obbligatoria, salvo eventuali patti individuali tra datore di lavoro e lavoratore migliorativi della posizione retributiva. Per stabilire quindi la retribuzione da erogare al lavoratore bisogna fare riferimento tariffe contrattuali previste dalla contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale, aziendale ed individuale e allo stesso modo per la determinazione dell’orario di lavoro, per stabilire gli importi del EVR (elemento variabile della retribuzione; l’indennità territoriale di settore (ITS), la contribuzione alla Cassa edile nell’ambito delle condizioni stabilite dai contratti nazionali e così via.
La retribuzione in busta paga viene poi calcolata ed erogata in base alla categoria legale di riferimento: la retribuzione erogata a favore degli operai avviene mediante l’utilizzo della base oraria, quella degli impiegati con il criterio della mensilizzazione.
La retribuzione tabellare degli operai è definita dall’art. 24 del C.C.N.L. Industria Edile, ed è in genere costituto nel suo minimo contrattuale nella
- Paga base di fatto;
- Ex indennità di contingenza;
- Elemento retributivo territoriale;
- l’EDR, Elemento Distinto della Retribuzione (ex A.I. 31 luglio 1992).
Per quanto riguarda l’anzianità di servizio e il controvalore economico dato dagli scatti d’anzianità la contrattazione collettiva ha istituito un’indennità di anzianità che viene corrisposta direttamente dalle Casse edili (trattamento di Anzianità Professionale Edile (APE) , che il datore di lavoro non è tenuto a calcolare né ad erogare gli scatti di anzianità, infatti la stessa è incrementata in base all’anzianità di settore e non presso la stessa azienda.
Contribuzione nel settore dell’Edilizia:
Per quanto attiene alla contribuzione previdenziale e più in particolare la determinazione dell’imponibile ed il calcolo della contribuzione previdenziale in edilizia seguono le regole ordinarie, tranne per alcuni aspetti caratteristici relativi alla riduzione contributiva per operai a tempo pieno; regime imponibile delle somme versate alle Casse edili; contribuzione virtuale.
Per contrastare il fenomeno dilagante dell’evasione contributiva nel settore dell’edilizia a partire dal 1° luglio 1995 è stato introdotto l’art. 29 del D.L. n 244/1995, applicabile a tutti i dipendenti in forza presso l’impresa (ad eccezione di dirigenti e personale direttivo), che stabilisce come la retribuzione minima imponibile nel settore edile debba essere commisurata a un numero di ore a un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale fissato dalla contrattazione collettiva. Va tuttavia precisata la possibilità per l’azienda d’inserire le assenze del lavoratore, con determinati causali, che autorizzano l’azienda a ridurre l’imponibile contributivo riferito all’orario contrattuale (malattia, maternità e congedo matrimoniale; infortuni; scioperi; sospensione o riduzione attività per Cassa integrazione; ferie e riposi annui; giorni di assenza ingiustificata con perdita di retribuzione o altri provvedimenti disciplinari;
Per poter calcolare la retribuzione “virtuale” da denunciare ai solo fini contributivi, nel caso di mancata prestazione lavorativa non dovuta alle assenze predette, vanno considerate le voci retributive aventi carattere di obbligatorietà e continuità compresi quindi gli accantonamenti alla Cassa edile nonché gli altri contributi obbligatori dovuti alle predette Casse, imponibili questi ultimi nella misura del 15% del loro ammontare.
Va inoltre precisato quanto già ricordato dall’Istituto Nazionale di Previdenza (circ. n. 269/1995), ovvero che la retribuzione virtuale è imponibile solo ai fini contributivi e non va computata nell’imponibile fiscale, con possibilità per il datore di lavoro di effettuare le trattenute della quota a carico dipendente. La circolare ha ricordato infatti come “la contribuzione virtuale deve considerarsi alla stregua di quella ordinaria e come tale: va ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo le norme comuni”.
La particolare normativa in esame si applica ai datori di lavoro esercenti attività edile, anche in economia, individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2 ed alle cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori. Ne sono esclusi i datori di lavoro esercenti attività impiantistica che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Metalmeccanici.
Le risposte della Commissione in materia di Congruità:
La Commissione nazionale paritetica delle casse edili, attraverso risposta mediante F.A.Q. (https://www.cnce.it/wp-content/uploads/2023/04/FAQ_CNCE_EDILCONNECT_VII.pdf), interviene a specificare alcune indicazioni relative alla congruità nel settore edile, già oggetto di Accordo delle Parti sociali siglato in 7 dicembre 2022 e la cui disciplina è stata modificata a decorrere dal 1° marzo 2023.
Dal 1° novembre 2021 (D.M. n. 143/2021), per realizzare un’azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo l’emersione del lavoro irregolare e sistemi di qualità e sicurezza nell’esecuzione delle lavorazioni, le imprese del settore edile sono assoggettate alla verifica di congruità della manodopera impiegata per:
– l’esecuzione di lavori pubblici di qualsivoglia importo, ovvero
– privati se di importo superiore a 70.000 euro.
Va inoltre precisato che a far data dal 1° marzo 2023 è stata attivata dalle Casse Edili competenti in materia di congruità la procedura automatizzata di alert, in ossequio a quanto disposto dall’accordo raggiunto dalle Parti Sociali nel dicembre 2022, al precipuo scopo d’incentivare il corretto adempimento alla normativa vigente con riferimento alla richiesta dell’attestazione della congruità.
Le domande e le risposte fornite dalla Commissione paritetica sono le seguenti:
- ai fini del calcolo della congruità, quale percentuale deve essere applicata all’attività di montaggio di elementi prefabbricati all’interno dei cantieri edili? Con riferimento alla percentuale applicata all’attività di montaggio di elementi prefabbricati all’interno dei cantieri edili, viene precisato che la stessa, indipendentemente dal materiale utilizzato, è pari al 6%.
- Le attività di indagini geognostiche sono soggette alla verifica di congruità? No, in quanto non rientrano nelle lavorazioni edili. Laddove, però, ai fini della realizzazione delle medesime indagini fossero necessari interventi di movimento terra, scavo e similari, queste ultime attività sarebbero soggette alla verifica di congruità in quanto lavorazioni edili.
- È considerata edile l’attività di montaggio Linee Vita? E l’attività di moviere?Si, l’attività di montaggio linee vita e quelladi moviere sono considerate attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità di cui al DM n. 143/2021.
- Ai fini del calcolo della congruità come deve essere considerato, nell’ambito delle opere marittime, fluviali, lacunari e lagunari, il personale marittimo non assunto con contratto dell’edilizia ma avviato obbligatoriamente tramite la Capitaneria di Porto? Nelle opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari, il costo dei lavoratori marittimi, assunti per il tramite della Capitaneria di Porto che concorrono allo specifico lavoro edile, può valere ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità, mediante l’esibizione di idonea documentazione (che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa – cfr art. 5 del DM n. 143/2021). In tutti gli altri casi al personale impiegato in attività edili (siano esse opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari), dovrà essere applicato il CCNL dell’edilizia con relativa iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa.
Studio Vinaccioli
|
INFORMATIVA RELATIVA AL D.LGS 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 DEL 27/04/2016 – Ai sensi del D. Lgs 196/03 e del Regolamento UE n. 2016/679 relativi alla tutela dei dati personali e sensibili, Vi informiamo che il presente messaggio e l’eventuale allegato, contengono informazioni di carattere confidenziale. E’ vietato l’uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di qualsiasi soggetto. © RIPRODUZIONE RISERVATA |
